| Sul
concetto di "devianza" Generalmente
per "devianza" si intende l’allontanamento da una norma,
ove il concetto di norma è definito dall’analisi del comportamento
umano; è una norma determinata dall’uomo e denota un margine o
una classe di comportamenti entro i quali rientra la normalità,
che confina con la devianza. La devianza, come la normalità, è
soggetta a slittamenti semantici, a mutamenti dovuti ai mutamenti
del costume, delle società, dei contesti politico e territoriale
all’interno dei quali ci troviamo a dover distinguere ciò che
è deviante da ciò che invece si conforma alla norma. È
evidente che ci siano dei territori di confine, ambigui, ove norma
e devianza si confondono e si sovrappongono.
La devianza può coincidere (e in passato alcune coincidenze
sono state forzate) con la patologia (fisica o mentale: il malato
o il folle) e con la criminalità (il ladro, l’assassino), ove
l’allontanamento dalla normalità implica l’allontanamento dalla
salute o dal rispetto della legalità.
È indubitabile che il concetto di devianza (e il suo simmetrico,
la conformità alla norma) si offra a inferenze paradossali, determinate
dal particolare punto di osservazione. Per rendere esplicito il
carattere convenzionale della definizione di devianza basti ricordare
che in un contesto ove 80 persone su 100 fossero malate di tisi,
il deviante sarebbe colui che è non è malato di tisi (il sano
[1]).
A
questo proposito è interessante notare che in un esperimento scientifico
si parla di errore, piuttosto che di devianza dalle leggi di natura.
Senza entrare nei complessi problemi che la definizione di legge
di natura comporta, potremmo accettare, in questa sede, l’opposizione
di legge di natura e legge sociale (in cui si parla di devianza
solo nel secondo caso) come di leggi la cui violazione implichi
differenti conseguenze. Nel caso delle leggi di natura vi può
essere errore (falsità contro la verità della legge), nel caso
delle leggi sociali vi può essere soltanto allontanamento (devianza,
appunto) dai comportamenti
più frequenti che hanno dato corpo a quelle leggi. La devianza,
dunque, non coincide con l’errore.
La devianza, inoltre, implica un dominio attinente alla sfera
di volontà (intenzionalità) da parte del soggetto deviante: anche
chi è deviante per "colpa", ad esempio il guidatore
che guida in stato di ebbrezza, non è esente da considerazioni
riguardanti la sua volizione. Per la dottrina penale egli poteva
usare la sua volontà, prima dello stato di ubriachezza,
risolvendosi nella scelta di non bere (o di bere, evitando poi
di trovarsi a guidare). La devianza, secondo le leggi di un ordinamento
giuridico, implica sempre un contrasto concreto, non astratto,
tra due soggetti (il deviante e il controllore delle regole sociali):
tale aspetto è assente nell’errore di natura.
Quando
ci si appresta a indagare il fenomeno della devianza minorile,
ci imbattiamo in alcune implicazioni che l’aggettivo "minorile"
determina: il problema della punibilità, il problema della distinzione
tra devianza minorile e devianza in senso lato.
Inoltre, sono quasi esclusivamente gli adulti a stabilire le norme
positive (siano esse regole del comportamento in società, leggi
civili o penali, codici amministrativi), quelle stesse norme che
se violate da un minore comportano la definizione di "minore
che ha compiuto un atto deviante". Qui ci può essere una
pericolosa somiglianza con un soggetto di una cultura a
che ‘vìola’ una norma costituita all’interno di una cultura b:
il membro a è difeso dal relativismo culturale e dal fatto
che non ha collaborato alla definizione di quella norma (l’appartenenza
a un gruppo sociale diverso diventa una attenuante o addirittura
una giustificazione; i limiti sono stabiliti dalla ammissione
di alcuni valori universali la cui violazione comporta sempre
devianza).
Il
minore si trova a "non collaborare alla definizione della
norma" in un modo particolare rispetto alla generale
condizione in cui si trovano gli adulti rispetto alle norme cosiddette
"eterodate". Quasi tutte le norme, infatti, lo sono.
Tuttavia in rapporto agli adulti si ritiene, almeno in linea teorica,
che essi possano, o almeno abbiano avuto la possibilità, seppure
indiretta, di contribuire alla creazione della norma. Essi
hanno diritto di voto, pertanto la possibilità di votare in Parlamento
un rappresentante incaricato, per mandato elettorale, di approvare
leggi che loro stessi, come cittadini, sono tenuti ad osservare.
Si potrebbe obiettare che se il cittadino ha votato un candidato
perdente, le norme che è tenuto a rispettare non sono le stesse
cui egli avrebbe dovuto obbedienza nel caso in cui il suo candidato
avesse vinto, dunque godrebbe di un diritto di disobbedienza.
In questo caso tuttavia subentrerebbe in soccorso l’argomento
della responsabilità del cittadino elettore adulto: quella di
rispettare, responsabilmente, le regole del gioco elettorale.
Anche se il suo partito ha perso egli è tenuto a rispettare gli
esiti parlamentari scaturiti dalla partita elettorale il cui risultato
è, appunto, normativo. Non potrebbe rappresentare una via di fuga
logica neanche l’argomentare che il cittadino che si è astenuto
dal votare non è tenuto al rispetto delle norme. In questo caso
infatti il cittadino adulto, a differenza del minore, aveva la
possibilità di giocare e non ne ha usufruito. È come se egli avesse
implicitamente accettato di rispettare qualsiasi nuova regola
fosse in seguito scaturita dal potere legislativo. Se poi il suo
vero atteggiamento è di tutt’altro tenore – ad esempio "non
voto perché non vi riconosco come autorità" – il suo comportamento
esteriore legittima comunque, astrattamente, un’interpretazione
che vada nel senso di una sua rinuncia al gioco, non di un mancato
riconoscimento del gioco elettorale e delle sue regole.
Per i minori, questo legame tra il cittadino e la norma, per quanto
teorico, non sussiste. Anche nel rapporto normativo per eccellenza
tra padre e figlio le regole sono esterne al minore, e non potrebbe
essere altrimenti, in quanto la soggezione normativa è caratteristica
tipica dell’essere bambini.
Le attenuanti che pervengono dal non essere parte del sistema
sociale che ha cooperato alla creazione di un insieme di norme
sono tuttavia condizioni rare e che in nessuna circostanza forniscono
un lasciapassare valevole in ogni latitudine normativa, come per
apolidi della legalità: se un inglese guida tenendo la sinistra
in Italia prende comunque una multa, se un musulmano rifiuta alcuni
cibi in Italia non può essere sanzionato, sebbene sia considerato
deviante in quanto, pur non infrangendo norme di un ordinamento
giuridico, infrange norme che sono alla base del comune concetto
di corretta alimentazione. Diversamente, un musulmano che pretendesse
di contrarre in un paese occidentale due matrimoni in sede civile
si vedrebbe, con tutta probabilità, incriminato per bigamia, pur
rispondendo, questa sua volizione, ad un insieme di valori e comportamenti
di cui fa parte quell’astensione da carne di maiale che non è
penalmente sanzionata. La devianza, e con essa la devianza dei
minori, si riflette su una superficie sempre mutevole di condizioni
sociali e circostanze storiche: la devianza non ha un volto in
sé ma la sua configurazione ci è data dallo specchio su cui è
riflessa.
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