HOME

EDUCAZIONE INTERCULTURALE

 

 

 

L'INSERIMENTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI STRANIERI
lo sfondo culturale e giuridico
(2a parte)

di Federica Cacciavillani e Sofia Di Bella

1a parte

 

Sommario:

La normativa scolastica relativa all'inserimento scolastico | La scuola che cambia |

 

La normativa scolastica relativa all’inserimento scolastico

In questo contesto emerge, come ultima indicazione normativa, il D.P.R n. 394 del 1999 che compendia un iter legislativo di almeno dieci anni su questo tema e dà ampie direttive, interpellando altri Ministeri per quanto di competenza(1):

Definito come "Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286", esso introduce l’importante equiparazione dei diritti-doveri in termini di istruzione dei minori stranieri, indipendentemente dalla loro posizione amministrativa, a quelli dei cittadini italiani, regolando quindi anche il loro accesso scolastico.

 

Iscrizione

  • Obbligo, non solo diritto

  • In assenza di documentazione, iscrizione con riserva ma si possono ottenere le licenze

Inserimento nella classe

Corrispondente all’età anagrafica, salvo diversa e motivata delibera del collegio docenti.

Deve tener conto di:

  • Ordinamento scolastico del Paese d’origine
  • Accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione
  • Corso di studi seguito
  • Titolo di studio
Il collegio docenti
  • Evita la costituzione di classi in cui sia dominante la presenza di alunni stranieri
  • Promuove interventi di facilitazione e integrazione
  • Adatta i programmi (programmazione individualizzata)
  • Attiva specifici interventi di insegnamento dell’italiano L2
  • Formula proposte per la comunicazione scuola-famiglia (mediatori)
Il Consiglio di Circolo e di Istituto
  • Promuove intese su progetti di accoglienza, iniziative di educazione interculturale, azioni a tutela della lingua d’origine, studio delle lingue straniere più diffuse
Le istituzioni scolastiche
  • Iniziative di educazione interculturale
  • Corsi di lingua italiana per adulti stranieri
  • Corsi per il conseguimento dei titoli di studio della scuola dell’obbligo e superiore
  • Corsi di istruzione e formazione professionale
Il Ministero della Pubblica Istruzione Direttive sull’aggiornamento:
  • disposizioni per attivare progetti nazionali e locali sull’educazione interculturale
  • attenzione alle realtà locali per favorire la migliore integrazione degli immigrati nella comunità

 

A livello locale le Regioni favoriscono il pieno adempimento dell’obbligo scolastico e rendono effettivo il diritto all’istruzione attraverso normative che coinvolgono direttamente gli Enti Locali nell’attivazione di servizi che promuovono l’integrazione scolastica e sociale di tutti i bambini(2).

La Normativa scolastica disegna un modello di scuola:

  • integrazionista, con l’inserimento degli alunni stranieri all’interno delle classi frequentate dagli alunni italiani;
  • interculturale, attenta al rapporto di conoscenza-scambio-reciprocità tra persone di origine diversa e propositrice di un concetto di cultura dinamico e pluriforme;
  • attenta alla valorizzazione della cultura e della lingua d’origine degli alunni stranieri.

I modelli organizzativi dell’inserimento scolastico degli alunni stranieri devono quindi rispondere a questo quadro d’insieme e a questo mandato normativo, tenendo conto delle reali possibilità ma anche delle opportunità specifiche di ogni istituzione scolastica. torna indietro

La scuola che cambia: il lavoro in rete e l’integrazione con il territorio

L’inserimento scolastico e sociale del ragazzo e della famiglia immigrata devono andare di pari passo, in quanto possono reciprocamente potenziarsi.

La scuola è il primo punto di approdo istituzionale non solo per il ragazzo, ma spesso anche per la famiglia che per molti altri aspetti trova ostacoli di vario tipo nel rapporto con altre istituzioni.

Riconoscere la famiglia come attore capace di decidere e collaborare con la scuola nell’educazione dei figli, offrire la possibilità di una efficace e reciproca comunicazione significa restituire dignità sociale alla famiglia immigrata e pienezza istituzionale alla scuola.

Due sono gli elementi fondamentali in questo processo:

  • l’attivazione della famiglia, riconosciuta titolare e tutore del diritto/dovere del bambino all’istruzione
  • la collaborazione tra scuola e territorio sulle tematiche dell’inserimento scolastico e sociale dei bambini e delle famiglie immigrate, così come auspicato nella legge sull’immigrazione (Dlgs 286/98 art.38 (3)), nelle Circolari Ministeriali della scuola (DPR 394/99 art.45 (4)), nella normative degli Enti Locali(5).

Dal canto loro le Istituzioni Scolastiche fanno riferimento a tutta una tradizione legislativa che prevede la collaborazione con Enti esterni alla scuola. La recente normativa sull’Autonomia Scolastica (DPR n. 275/99 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"), definendo all’art. 1 La natura e gli scopi dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, stabilisce che "le scuole interagiscono tra loro e con gli Enti Locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione".
L'Art. 2 recita:
"l’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento".

Ogni istituzione scolastica, quindi, rispondendo alle esigenze dello specifico territorio in cui è inserita, può attuare collegamenti e accordi di rete anche per l’inserimento degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale, in modo da rendere effettivo l’esercizio del diritto allo studio e da coinvolgere nell’opera educativa tutte le famiglie (anche quelle immigrate), del parere delle quali è necessario tener conto nella determinazione dello stesso curricolo (art. 8(6)). Di rilevante importanza è a nostro parere l’affermazione della possibilità di formazione di reti di scuole per il raggiungimento delle finalità istituzionali, (art. 7, comma 1), che possono quindi attuare un piano condiviso e unitario per l’inserimento degli alunni stranieri.

Il quadro culturale e normativo che abbiamo voluto proporre come riferimento per l’inserimento degli alunni stranieri è volutamente ampio e generale, proprio per ricordarci che l’attenzione dovuta all’alunno straniero (anche non in regola con i documenti per il soggiorno) è la stessa riconosciuta a tutte le persone-bambini.
Per dare concretezza a questi principi e rendere effettiva questa attenzione, risulta fondamentale la convergenza del lavoro e degli sforzi di vari soggetti istituzionali e sociali, oltre al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo della famiglia (anche) immigrata che, a parità di diritto e di responsabilità delle famiglie autoctone, deve poter scegliere e decidere rispetto alla crescita, all’educazione e all’istruzione dei propri figli.
L’interazione e la collaborazione tra più soggetti istituzionali e civili rispetto all’esercizio del diritto allo studio dei bambini stranieri contribuisce a concretizzare una dimensione attiva della comunità educante alla quale partecipano attivamente i bambini, gli insegnanti, le famiglie, le istituzioni e la comunità civile.

torna indietro

 

AUTORI:

Federica Cacciavillani: Insegnante CTP Eda I° Circolo Didattico San Bonifacio, VR
Sofia Di Bella: Servizio di Coordinamento Socio sanitario per Stranieri ULSS 22 Bussolengo, VR
torna indietro

NOTE:

1 C.M. n. 301/08.09.89 Ministero della Pubblica Istruzione – "Inserimento degli stranieri nella scuola dell’obbligo: promozione e coordinamento delle iniziative per l’esercizio del diritto allo studio"
C.M. n. 205/26.07.90 Ministero della Pubblica Istruzione – "La Scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri - 'educazione interculturale"
C.M. 400/91 "Iscrizione degli alunni alle scuole materne, elementari e secondarie di primo e secondo grado" richiedeva che gli alunni stranieri fossero in possesso di regolare permesso di soggiorno
Pronuncia del C.N.P.I. del 15/6/93 – "Tutela delle minoranze linguistiche"
C.M. n. 32/20.6.93 Ministero dell’Interno – "Minori privi di permesso di soggiorno"
C.M. n.8 23/3/93 Ministero della Sanità "Vaccinazioni per gli alunni stranieri"
C.M. n. 5/12.1.94 Ministero della Pubblica Istruzione – "Iscrizione alunni stranieri senza permesso di soggiorno"
C.M. n. 73/2.3.94 Ministero della Pubblica Istruzione – "Il dialogo interculturale e la convivenza democratica. L’impegno progettuale della scuola"
C.M. n. 119/6.4.95 Ministero della Pubblica Istruzione – "Iscrizione degli alunni alle scuole o istituti statali di ogni ordine e grado" dispone che l’iscrizione con riserva prevista dalla C.M. 5/94 sia sciolta positivamente con il conseguimento del titolo conclusivo di studio di scuola media di primo e di secondo grado.
C.M. n. 249/99 Ministero della Pubblica Istruzione – Finanziamento riservato nell’a.s. 1999/2000 alle scuole site in aree a forte flusso migratorio. torna indietro

2 Obbligo scolastico e per rendere effettivo il diritto all’istruzione, chiama gli Enti Locali Territoriali a promuovere e favorire interventi che vedono tra i vari obiettivi:
(art.2) : concorrere alla rimozione degli ostacoli di ordine economico, familiare e sociale che si oppongono all’assolvimento dell’obbligo scolastico:
realizzare il completo e pieno inserimento degli svantaggiati.

Tra gli interventi la cui erogazione è di competenza dei Comuni (art.10) vengono individuati all’art. 5 della stessa legge il trasporto, i servizi mensa, la fornitura dei libri di testo e di altro materiale didattico, l’attivazione di forme di assicurazione contro eventi dannosi connessi alle attività scolastiche e parascolastiche, la formazione e l’aggiornamento insegnanti

La legge individua quali destinatari di tali interventi gli alunni delle scuole istituite dallo Stato e di quelle legalmente riconosciute (art.4).
Ciò coerentemente con lo spirito della normativa, legittima gli Enti Locali nella promozione di azioni positive per l’integrazione scolastica e sociale di tutti i bambini, anche di quelli immigrati.

torna indietro

3 Comma 2 : "L’effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l’attivazione di appositi corsi ed iniziative per l’apprendimento della lingua italiana".

4 DPR 394/99, art. 45,comma 4:
4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi i appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le regioni e gli enti locali promuovono:
l’accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l’attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie
la realizzazione di un’offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell’obbligo
la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell’obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore
la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana
la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione
internazionale in vigore per l’Italia".

5 Per supportare una progettualità che a partire dalla scuola investa la comunità locale, è importante richiamare alcuni strumenti legislativi che sostengono la collaborazione tra Enti. Per la Regione Veneto citiamo la L.R. 31/85 sul diritto allo studio, la L.R. 11/2001 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", capo III, Art. 134 e 136

6 Art. 8, comma 4 DPR 275/99: si afferma che "la determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamene rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli Enti Locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione." 

torna indietro

 

 

copyright © Educare.it - Anno II, Numero 5, Aprile 2002


Educare.it - Rivista on line - Registrazione n. 1418 Tribunale di Verona del 21.11.2000