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La normativa scolastica
relativa all’inserimento scolastico
In questo contesto emerge, come
ultima indicazione normativa, il D.P.R n. 394 del 1999 che compendia un iter
legislativo di almeno dieci anni su questo tema e dà ampie direttive,
interpellando altri Ministeri per quanto di competenza(1):
Definito come "Regolamento
recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286",
esso introduce l’importante equiparazione dei diritti-doveri in termini di
istruzione dei minori stranieri, indipendentemente dalla loro posizione
amministrativa, a quelli dei cittadini italiani, regolando quindi anche il loro
accesso scolastico. |
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Iscrizione |
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Obbligo, non solo diritto
-
In assenza di
documentazione, iscrizione con riserva ma si possono ottenere le licenze
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Inserimento
nella classe |
Corrispondente all’età
anagrafica, salvo diversa e motivata delibera del collegio docenti.
Deve tener conto di:
- Ordinamento scolastico del Paese d’origine
- Accertamento di competenze, abilità e
livelli di preparazione
- Corso di studi seguito
- Titolo di studio
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Il collegio docenti |
- Evita la costituzione di classi in cui sia
dominante la presenza di alunni stranieri
- Promuove interventi di facilitazione e
integrazione
- Adatta i programmi (programmazione
individualizzata)
- Attiva specifici interventi di insegnamento
dell’italiano L2
- Formula proposte per la comunicazione
scuola-famiglia (mediatori)
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Il Consiglio di Circolo e di
Istituto |
- Promuove intese su progetti di accoglienza,
iniziative di educazione interculturale, azioni a tutela della lingua d’origine,
studio delle lingue straniere più diffuse
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Le istituzioni scolastiche |
- Iniziative di educazione interculturale
- Corsi di lingua italiana per adulti
stranieri
- Corsi per il conseguimento dei titoli di
studio della scuola dell’obbligo e superiore
- Corsi di istruzione e formazione
professionale
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Il Ministero della Pubblica
Istruzione |
Direttive sull’aggiornamento:
- disposizioni per attivare progetti nazionali
e locali sull’educazione interculturale
- attenzione alle realtà locali per favorire
la migliore integrazione degli immigrati nella comunità
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A livello locale le Regioni favoriscono il pieno
adempimento dell’obbligo scolastico e rendono effettivo il diritto all’istruzione
attraverso normative che coinvolgono direttamente gli Enti Locali nell’attivazione
di servizi che promuovono l’integrazione scolastica e sociale di tutti i
bambini(2).
La Normativa scolastica
disegna un modello di scuola:
- integrazionista,
con l’inserimento degli alunni stranieri all’interno delle classi
frequentate dagli alunni italiani;
- interculturale, attenta
al rapporto di conoscenza-scambio-reciprocità tra persone di
origine diversa e propositrice di un concetto di cultura dinamico
e pluriforme;
- attenta alla valorizzazione della cultura e della
lingua d’origine degli alunni stranieri.
I modelli organizzativi dell’inserimento scolastico
degli alunni stranieri devono quindi rispondere a questo quadro d’insieme
e a questo mandato normativo, tenendo conto delle reali possibilità ma
anche delle opportunità specifiche di ogni istituzione scolastica. torna indietro
La scuola che cambia: il lavoro in rete e l’integrazione
con il territorio
L’inserimento scolastico
e sociale del ragazzo e della famiglia immigrata devono andare
di pari passo, in quanto possono reciprocamente potenziarsi.
La scuola è il primo punto di approdo istituzionale
non solo per il ragazzo, ma spesso anche per la famiglia che per molti
altri aspetti trova ostacoli di vario tipo nel rapporto con altre
istituzioni.
Riconoscere la famiglia come attore capace di decidere
e collaborare con la scuola nell’educazione dei figli, offrire la
possibilità di una efficace e reciproca comunicazione significa
restituire dignità sociale alla famiglia immigrata e pienezza
istituzionale alla scuola.
Due sono gli elementi fondamentali in questo processo:
- l’attivazione della famiglia,
riconosciuta titolare e tutore
del diritto/dovere del bambino all’istruzione
- la collaborazione tra scuola
e territorio sulle tematiche
dell’inserimento scolastico e sociale dei bambini e delle famiglie
immigrate, così come auspicato nella legge sull’immigrazione
(Dlgs 286/98 art.38 (3)),
nelle Circolari Ministeriali della scuola (DPR 394/99 art.45
(4)), nella
normative degli Enti Locali(5).
Dal canto loro le Istituzioni Scolastiche fanno
riferimento a tutta una tradizione legislativa che prevede la
collaborazione con Enti esterni alla scuola. La recente normativa sull’Autonomia
Scolastica (DPR n. 275/99 "Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"), definendo
all’art. 1 La natura e gli scopi dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche, stabilisce che "le scuole interagiscono tra loro
e con gli Enti Locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze
e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di
istruzione".
L'Art. 2 recita: "l’autonomia delle
istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di
pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella
realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati
allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla
domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti
coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente
con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con
l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di
apprendimento".
Ogni istituzione scolastica, quindi, rispondendo alle
esigenze dello specifico territorio in cui è inserita, può attuare
collegamenti e accordi di rete anche per l’inserimento degli alunni
stranieri e per l’educazione interculturale, in modo da rendere
effettivo l’esercizio del diritto allo studio e da coinvolgere nell’opera
educativa tutte le famiglie (anche quelle immigrate), del parere delle
quali è necessario tener conto nella determinazione dello stesso
curricolo (art. 8(6)). Di rilevante importanza è a nostro parere l’affermazione
della possibilità di formazione di reti di scuole per il
raggiungimento delle finalità istituzionali, (art. 7, comma 1), che
possono quindi attuare un piano condiviso e unitario per l’inserimento
degli alunni stranieri.
Il quadro culturale e normativo
che abbiamo voluto proporre come riferimento per l’inserimento
degli alunni stranieri è volutamente ampio e generale, proprio
per ricordarci che l’attenzione dovuta all’alunno straniero (anche
non in regola con i documenti per il soggiorno) è la stessa riconosciuta
a tutte le persone-bambini.
Per dare concretezza a questi principi e rendere effettiva
questa attenzione, risulta fondamentale la convergenza del lavoro
e degli sforzi di vari soggetti istituzionali e sociali, oltre
al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo della famiglia
(anche) immigrata che, a parità di diritto e di responsabilità
delle famiglie autoctone, deve poter scegliere e decidere rispetto
alla crescita, all’educazione e all’istruzione dei propri figli.
L’interazione e la collaborazione tra più soggetti istituzionali
e civili rispetto all’esercizio del diritto allo studio dei bambini
stranieri contribuisce a concretizzare una dimensione attiva della
comunità educante alla quale partecipano attivamente i bambini,
gli insegnanti, le famiglie, le istituzioni e la comunità civile.
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| AUTORI:
Federica
Cacciavillani: Insegnante CTP Eda I° Circolo Didattico San Bonifacio,
VR Sofia Di Bella:
Servizio di Coordinamento Socio sanitario per Stranieri ULSS 22 Bussolengo,
VR torna indietro
| NOTE:
1
C.M. n. 301/08.09.89 Ministero della Pubblica Istruzione
– "Inserimento degli stranieri nella scuola dell’obbligo:
promozione e coordinamento delle iniziative per l’esercizio
del diritto allo studio"
C.M. n. 205/26.07.90 Ministero della Pubblica Istruzione
– "La Scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri -
'educazione interculturale"
C.M. 400/91 "Iscrizione degli alunni alle scuole materne,
elementari e secondarie di primo e secondo grado" richiedeva
che gli alunni stranieri fossero in possesso di regolare
permesso di soggiorno
Pronuncia del C.N.P.I. del 15/6/93 – "Tutela delle
minoranze linguistiche"
C.M. n. 32/20.6.93 Ministero dell’Interno – "Minori
privi di permesso di soggiorno"
C.M. n.8 23/3/93 Ministero della Sanità "Vaccinazioni
per gli alunni stranieri"
C.M. n. 5/12.1.94 Ministero della Pubblica Istruzione –
"Iscrizione alunni stranieri senza permesso di soggiorno"
C.M. n. 73/2.3.94 Ministero della Pubblica Istruzione –
"Il dialogo interculturale e la convivenza democratica.
L’impegno progettuale della scuola"
C.M. n. 119/6.4.95 Ministero della Pubblica Istruzione –
"Iscrizione degli alunni alle scuole o istituti statali
di ogni ordine e grado" dispone che l’iscrizione con
riserva prevista dalla C.M. 5/94 sia sciolta positivamente
con il conseguimento del titolo conclusivo di studio di
scuola media di primo e di secondo grado.
C.M. n. 249/99 Ministero della Pubblica Istruzione – Finanziamento
riservato nell’a.s. 1999/2000 alle scuole site in aree a
forte flusso migratorio. torna indietro
2
Obbligo scolastico e per rendere effettivo il diritto all’istruzione,
chiama gli Enti Locali Territoriali a promuovere e favorire
interventi che vedono tra i vari obiettivi:
(art.2) : concorrere alla rimozione degli ostacoli di ordine
economico, familiare e sociale che si oppongono all’assolvimento
dell’obbligo scolastico:
realizzare il completo e pieno inserimento degli svantaggiati.
Tra
gli interventi la cui erogazione è di competenza dei Comuni
(art.10) vengono individuati all’art. 5 della stessa legge
il trasporto, i servizi mensa, la fornitura dei libri di
testo e di altro materiale didattico, l’attivazione di forme
di assicurazione contro eventi dannosi connessi alle attività
scolastiche e parascolastiche, la formazione e l’aggiornamento
insegnanti
La
legge individua quali destinatari di tali interventi gli
alunni delle scuole istituite dallo Stato e di quelle legalmente
riconosciute (art.4).
Ciò coerentemente con lo spirito della normativa, legittima
gli Enti Locali nella promozione di azioni positive per
l’integrazione scolastica e sociale di tutti i bambini,
anche di quelli immigrati.
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3 Comma
2 : "L’effettività del diritto allo studio è garantita
dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante
l’attivazione di appositi corsi ed iniziative per l’apprendimento
della lingua italiana".
4 DPR
394/99, art. 45,comma 4:
4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate
sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una
programmazione territoriale integrata, anche in convenzione
con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze
diplomatiche o consolari dei Paesi i appartenenza e con
le organizzazioni di volontariato.
Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione
territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni
con le regioni e gli enti locali promuovono:
l’accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti
mediante l’attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle
scuole elementari e medie
la realizzazione di un’offerta culturale valida per gli
stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano
conseguire il titolo di studio della scuola dell’obbligo
la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti
nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo
dell’obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore
la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana
la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro
di accordi di collaborazione
internazionale in vigore per l’Italia".
5
Per supportare una
progettualità che a partire dalla scuola investa la comunità
locale, è importante richiamare alcuni strumenti legislativi
che sostengono la collaborazione tra Enti. Per la Regione
Veneto citiamo la L.R. 31/85 sul diritto allo studio, la
L.R. 11/2001 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112", capo III, Art. 134 e 136
6
Art. 8, comma 4 DPR
275/99: si afferma che "la determinazione del curricolo
tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni
concretamene rilevate, della necessità di garantire efficaci
azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e
delle attese espresse dalle famiglie, dagli Enti Locali,
dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio.
Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità
di opzione."
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copyright ©
Educare.it - Anno II, Numero 5, Aprile 2002
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