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Il fenomeno migratorio affonda
le proprie radici nella storia del continente europeo, ma è
negli ultimi anni che, nel nostro Paese, esso ha subito un mutamento
sia quantitativo sia qualitativo. L’aumentata richiesta dei
permessi di soggiorno stabili (lavoro e motivi familiari) e
l’incidenza della presenza delle donne, infatti, testimoniano
come oggi il processo migratorio abbia perso il suo carattere di
transitorietà e abbia interessato interi gruppi familiari,
configurandosi non tanto come una immigrazione “da
lavoro”, quanto come un vero e proprio progetto di vita. Tale
consapevolezza porta con sé un ripensamento delle politiche
di integrazione e, in particolare, del ruolo della scuola quale primo
punto di approdo istituzionale sia per i minori immigrati sia per le
famiglie. Alla scuola viene chiesto di gestire il disorientamento di
chi arriva da un paese diverso, accogliendolo senza negare le sue
radici culturali e modificando, di conseguenza, il modello educativo in
senso interculturale piuttosto che secondo una logica multiculturale.
La differenza non è solo terminologica, ma fa riferimento a
due diversi modi di gestire l’integrazione: l’uno
basato sulla conoscenza reciproca e lo scambio, l’altro,
ritenuto ormai fallimentare, sulla coesistenza nel rispetto della
diversità.
E’
in questo contesto che si colloca il dibattito seguito alla proposta di
introdurre l’insegnamento della religione islamica nelle
scuole, che ha visto l’opinione pubblica divisa tra chi,
difendendo l’identità nazionale, intende la
religione cattolica come la massima espressione della cultura italiana
e chi considera, invece, l’ora di religione islamica come un
“arricchimento nel quadro della coabitazione
religiosa”.
Al di
là delle questioni etico-politiche, ciò che va
considerato è la fattibilità di una simile
innovazione, in relazione al quadro giuridico italiano in materia di
libertà di religione, ai contenuti
dell’insegnamento ed ai soggetti che dovrebbero porre in
essere le attività didattiche, tenendo anche in
considerazione la valenza della religione come strumento per
l’integrazione.
a) Il quadro giuridico
L’insegnamento
della religione non è che espressione di un diritto
fondamentale riconosciuto dal testo costituzionale e tutelato dagli
articoli 1, 2, 3, 8 e 10.
E’
infatti l’art.2 che attribuisce alla Repubblica (1) il
compito di garantire tutti i diritti riconnessi alla dignità
umana (2), mentre l’illegittimità di trattamenti
discriminatori è sancita dal disposto dell’art. 3
che garantisce l’uguaglianza tra individui come diritto
inderogabile da parte del legislatore ordinario. Il disposto
dell’art.3, combinato con gli articoli 2 e 10 della
Costituzione determina l’estensione
dell’uguaglianza anche agli stranieri, con
l’obbligo di conformità ai trattati
internazionali. Analoga apertura è riscontrabile nei
confronti della libertà di religione, il cui esercizio
è demandato, dall’art. 8, alla stipula di intese
tra rappresentanze e Stato, senza ulteriori precisazioni circa i
requisiti per il riconoscimento di “confessione”.
Innanzitutto occorre tener presente la volontà della
comunità musulmana che, a differenza degli altri immigrati,
è quella di attuare il proprio inserimento non tanto in
maniera individuale, bensì ponendo l’attenzione
sulla dimensione collettiva, attraverso il riconoscimento della propria
identità religiosa nella sfera pubblica (3). A rilevare, in tal
senso, è la rappresentatività delle
organizzazioni che propongono le intese, ciascuna delle quali si
definisce interlocutrice ufficiale, pur presentando matrici ideologiche
molto diverse che vanno da posizioni moderate, aperte al cambiamento e
al confronto ad altre più conservatrici che, pur
rapportandosi con la modernità, assumono atteggiamenti
fondamentalisti di rifiuto. Ciò comporta
un’attenta analisi e valutazione delle richieste, dal momento
che la stipula di un’intesa farà prevalere solo un
tipo di interpretazione dell’Islam, con conseguenze
sull’integrazione dell’intera comunità (4).
L’assenza
di un’intesa, tuttavia, non necessariamente pregiudica
l’insegnamento della religione islamica, dal momento che
esistono delle norme che regolano, in via generica, i rapporti tra lo
Stato e le confessioni non cattoliche. Si tratta di norme risalenti
all’epoca antecedente alla promulgazione del testo
costituzionale, tutt’oggi in vigore nelle parti che non
contrastano con esso (5). Esiste, quindi, la possibilità, a
determinate condizioni, di insegnare nei locali scolastici religioni
diverse da quella cattolica, pur se in orario non curricolare, senza
prolungare quello scolastico e senza aggravare di oneri
l’istituzione.
b) Il profilo didattico
Ipotizzare
l’insegnamento della religione islamica nella scuola italiana
porta con sé una prima considerazione, quella,
cioè, relativa ai contenuti della nuova disciplina. In tal
senso, una prima considerazione va fatta in relazione alla
modalità di integrazione a cui la scuola italiana intende
fare riferimento. Le Indicazioni in materia di inserimento degli alunni
stranieri (6) delineano l’immagine di una scuola aperta
ed accogliente, per la quale la diversità culturale
costituisce un’opportunità di conoscenza reciproca
e di scambio. L’attività educativa, quindi, sembra
configurarsi non tanto come ispirata all’idea della
giustapposizione di culture, come avviene nel modello multiculturale,
quanto come occasione di comprensione reciproca ai fini di una
convivenza responsabile. Insegnare religione, in quest’ottica
vuol dire prescindere dalle specificità del fatto religioso,
cattolico o islamico, che potrebbe essere lasciato alla catechesi della
comunità di riferimento, e concentrare
l’attenzione alla filosofia di vita alla base di ciascuna
religione o alla sua storia.
Tutto
ciò vuol dire anche cercare attraverso la religione uno
spazio di continuità tra due mondi molto diversi, Occidente
e Islam, su cui costruire l’integrazione.
Se,
invece, si guarda all’ora di religione secondo
l’ottica tradizionale, non poche sono le
difficoltà legate non solo alla stipula di
un’intesa, ma anche in relazione all’assenza di una
separazione tra diritto e religione, tipica della Sharia. Concetti come
laicità dello Stato e del diritto o come indipendenza della
cittadinanza dall’appartenenza religiosa, infatti, non
trovano spazio nella cultura islamica per la quale è la
religione la fonte di legittimazione della dimensione giuridica e
politica. Tutto ciò rende problematica, nella logica di
un’integrazione che rispetti la cultura di appartenenza,
l’individuazione di uno spazio comune, soprattutto per quelle
previsioni in contrasto con i principi fondamentali del nostro
ordinamento. Inoltre, viene spontaneo chiedersi quali potrebbero essere
i contenuti trasmessi dall’insegnante di religione islamica
in materia di libertà personale, di rapporti tra coniugi, di
educazione della prole se si tiene presente l’inesistenza,
nella cultura islamica, del principio di parità tra i sessi.
Le proposte dell’ U.CO.I.I. (7) e del Co.re.is. (8), ad
esempio, contemplano il riconoscimento degli effetti civili del
matrimonio celebrato secondo il rito islamico, mentre
l’Ami (9) e l’U.CO.I.I. chiedono la
facoltà di sciogliere i matrimoni religiosi senza alcun
effetto o rilevanza civile secondo la legge e la tradizione islamica.
Se si considera, inoltre, l’esistenza di diverse matrici, la
situazione appare tutt’altro che semplice: cosa potrebbe
insegnare un docente affiliato ad un’organizzazione
fondamentalista?
L’introduzione
dell’insegnamento della religione islamica pone un altro
problema, quello, cioè, del “chi”
dovrà concretamente porre in essere le attività
didattiche. I docenti di religione cattolica seguono, in Italia, uno
specifico iter formativo e fanno capo ad un unico organismo che
è la CEI. Se l’ottica è quella di una
società laica e pluralista, anche l’insegnamento
della religione islamica non dovrebbe essere affidato ad un imam e si
dovrebbe creare del personale specializzato. Data la
pluralità di organizzazioni islamiche, a quale si dovrebbe
fare riferimento?
La
questione è stata già da tempo affrontata da
altri Paesi dell’Unione Europea dove l’insegnamento
coranico è impartito nelle scuole pubbliche in maniera
facoltativa, come avviene in Germania, Belgio e Spagna, oppure sotto
forma di insegnamento obbligatorio, come nel caso della Gran Bretagna,
patria del multiculturalismo, dove, dal 1994 esiste lo studio di ben
sei religioni: Cristianesimo, Islamismo, Giudaismo, Buddismo, Induismo
e Sikkismo.
In questi
paesi l’assunzione del personale è disciplinata
sulla base di accordi con alcuni Stati islamici i quali provvedono ad
inviare gli insegnanti già formati. Ciò avviene
in Germania dove a mandare il personale è il Ministero turco
degli affari religiosi, con cui gran parte dei Lander ha sottoscritto
accordi, ma anche in Belgio dove gli insegnanti sono proposti, oltre
che dalla Turchia, dal Marocco o dall’Arabia Saudita e sono
stipendiati dallo Stato. Anche la Spagna nel 1980 ha stipulato un
Accordo di cooperazione culturale con il Regno del Marocco (10) in
base al quale, oltre a stabilire le basi del programma di insegnamento
degli alunni marocchini inseriti nel sistema formativo spagnolo,
è previsto l’inserimento di insegnanti provenienti
dal Marocco. Dal novembre 1992, inoltre, in base ad un accordo concluso
con la Comunità islamica spagnola (CIE), la religione
islamica ha ricevuto il riconoscimento da parte del governo spagnolo e,
quindi, può essere insegnata nelle scuole pubbliche pur
mantenendo il carattere della non obbligatorietà. Il salto
di qualità è stato possibile grazie ad una norma
che ha imposto alle organizzazioni islamiche di unirsi in un unico
organismo per dare luogo ad un referente ufficiale.
Un altro
aspetto da considerare, in virtù di quella mancata
distinzione tra sfera laica e sfera religiosa che, come abbiamo detto,
caratterizza la sharia, è l’esistenza di tutta una
serie di abitudini che affondano le radici nei precetti religiosi.
L’eventuale esistenza di intese o di accordi, posta a
presupposto per l’insegnamento della religione, avrebbe come
conseguenza il riconoscimento, ad esempio, del diritto al
venerdì festivo, come richiesto dall’UCOII, oppure
del mese di digiuno diurno (ramadan) per il quale il Co.re.is. (art.22)
ha proposto di terminare la scuola un’ora prima per
permettere ai ragazzi di partecipare al pasto rituale che interrompe,
ogni giorno, il digiuno.
Non sono,
queste, questioni che esulano la problematica qui affrontata, in
quanto, a nostro avviso, sarebbe un non senso permettere agli studenti
di usufruire dell’insegnamento religioso ignorandone, al
tempo stesso, le peculiarità. Sebbene si tratti di aspetti
“tangenziali”, non se ne possono ignorare le
ripercussioni sul piano organizzativo, come la rimodulazione
dell’orario didattico settimanale e la predisposizione di
ambienti e strategie per il recupero degli apprendimenti.
c) La religione come
mediatrice tra culture
Nell’ambito
delle trasformazioni culturali, sociali e politiche determinate dal
fenomeno immigratorio, la scuola assume, sempre di più, un
ruolo chiave quale spazio focale della quotidianità e luogo
di modificazioni interattive tra adulti, tra adulti e non adulti (11).
Nella
consapevolezza che la diversità, ormai, è un
elemento costitutivo della quotidianità e data la
centralità della dimensione religiosa nella vita degli
immigrati musulmani, considerare l’introduzione
dell’insegnamento della religione islamica come tutela di un
diritto costituzionalmente riconosciuto appare riduttivo.
E’
ormai assodato, infatti, che il collante di una società
sempre più interetnica è l’elaborazione
di regole comuni di convivenza, ma ciò presuppone la
capacità di pervenire a giudizi propri e di effettuare
scelte consapevoli. La scarsa conoscenza reciproca apre il passo ai
pregiudizi e all’incertezza comunicativa, altera le
informazioni e genera incomprensioni, rendendo difficile per
l’immigrato sentirsi parte del contesto in cui vive (12). L’integrazione mancata o incompiuta, a sua volta,
può portare al rifiuto di tutto ciò che
è “diverso” e, da parte degli immigrati,
ad una difesa dei valori tradizionali della propria cultura attraverso
atteggiamenti, come quello di indossare il velo, volti a rimarcare una
identità che si sente estranea nei confronti della cultura
ospitante.
In questo
contesto, fare religione a scuola vuol dire costruire
l’incontro e la reciprocità. Le
attività didattiche costituiscono, infatti, momenti di
confronto che, creando uno spazio relazionale in cui ciascuno possa
sentirsi avvantaggiato, permettono agli alunni italiani di conoscere le
abitudini, i timori, le aspettative di chi arriva, mentre offrono agli
stranieri la sicurezza di potersi esprimere e di essere compresi.
Questa
prospettiva implica il superamento della tradizionale visione
dell’insegnamento della religione quale dottrina, cosa,
questa, che dovrebbe essere compito degli organismi a ciò
preposti nelle rispettive comunità. Le attività,
quindi, dovrebbero avere come argomenti i principi che accomunano le
varie fedi e, partendo da essi, la riflessione su ciò che,
nei secoli le ha differenziate. I destinatari, in questo caso, non
sarebbero solo gli alunni musulmani, ma gruppi misti (cristiani e
musulmani) e verrebbero condotte in compresenza da insegnanti di
entrambe le religioni.
Solo
così l’introduzione dell’ora di
religione musulmana andrebbe ad inserirsi a pieno diritto in una
scuola, quella italiana, che si caratterizza per essere accogliente ed
integrante (13).
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AUTORE:
Laureata in Scienze Politiche presso l’Università di
Palermo, ha conseguito il master in Mediazione sociale ed
interculturale all’Università “Kore” di Enna,
presso la quale è cultrice della materia in Diritto pubblico
comparato. Ha tenuto seminari sulla giustizia politica comparata ed
è intervenuta in convegni sulle politiche di sviluppo e sulle
pari opportunità di genere. E’ insegnante di scuola
dell’infanzia e collabora con la facoltà di Scienze della
Formazione Primaria dell’Università degli Studi di Palermo
in qualità di supervisore di tirocinio. Ha pubblicato sul vol.
13/09 del Mediterranean Journal of the Human Rights l’articolo
“La tutela del diritto all’unità familiare e i
minori islamici in kafalah”. |
NOTE:
- L’articolo fa riferimento non
solo allo Stato, ma ad una sinergia tra soggetti pubblici e privati ad
ogni livello, sia centrale che periferico.
- Con Sentenza n. 561 del 1987 la Corte
Costituzionale ha voluto considerare l’art.2 un testo “a
fattispecie aperta”, riferito, quindi, a tutti i diritti che
possono essere ricavati dalla dignità umana attraverso
un’interpretazione dinamica dei diritti costituzionali.
- per un approfondimento,
Fondazione Giovanni Agnelli, L’integrazione dei musulmani in
Italia: il tempo del lavoro e del culto, Torino, 2000
- Sbailò C., La problematica
questione delle intese tra la Repubblica Italiana e l’Islam,
Rass. Parlam., 03/XLIX, pp.627 ss.
- R.D. 28/2/1930, n.289 Norme per
l’attuazione della L. 24 giugno 1929, n.1159 sui culti ammessi
nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato,
in Gazz. Uff. 12 aprile 1930, n.87; Morato Bucci ( a cura di),
L’Islam tra dimensione giuridica e realtà sociale, Napoli,
Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, p.92 ss.; Cicatelli S.,
Sull’insegnamento della religione islamica, Riv. di relig.
27/10/2009 disponibile sul sito www.rivistadireligione.it
- Osservatorio nazionale per
l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione
interculturale, La via italiana per la scuola interculturale e
l’integrazione degli alunni stranieri, ottobre 2007
- L’Unione delle Comunità
ed Organizzazioni Islamiche in Italia è la più diffusa e
radicata organizzazione islamica in Italia
- Comunità Religiosa Islamica
Italiana. Per approfond. : Intesa tra la Repubblica Italiana e la
Comunità Islamica in Italia proposta dalla CO.RE.IS. Italiana,
La Sintesi Editrice, Milano 1998
- Associazione Musulmani Italiani
- Fonte Eurydice, L’integrazione scolastica degli alunni immigrati in Europa - Spagna, febbraio 2008
- R. De Vita, F. Berti, L. Nazi,
Democrazia laicità e società multireligiosa, F. Angeli,
Milano, 2005, p.21 ss.; Duccio D., “Percorsi di educazione
attraverso i figli: scuola e servizi educativi facilitatori di
cambiamento” in Studi interdisciplinari sulla famiglia. La
famiglia in una società multietnica, Vita e Pensiero, Milano,
1993
- Tentori D., Il rischio della certezza, Edizioni Studiorum, Roma, 1987
- C.M. 22/7/1990, n. 205, La scuola
dell’obbligo e gli alunni stranieri. L’educazione
interculturale; pronuncia del C.N.P.I. del 24/3/1993, Razzismo e
antisemitismo oggi: il ruolo della scuola; CM del 2/03/1994 n.73,
Dialogo interculturale e convivenza democratica: l’impegno
progettuale delle scuole che amplia la riflessione
sull’interculturalità alle discipline scolastiche,
dedicando un intero paragrafo agli alunni stranieri.
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BIBLIOGRAFIA:
- Allievi S. (a cura di),
L’Occidente di fronte all’Islam, Franco Angeli,
Milano, 1996
- Andò S.,
Sbailò C., Oltre la tolleranza, Marco Valerio, Torino, 2003
- De Vita R., Berti F., Nazi L.,
Democrazia laicità e società multi religiosa,
Franco Angeli, Milano, 2005
- Duccio
D., “Percorsi di educazione attraverso i figli: scuola e
servizi
educativi facilitatori di cambiamento“, in Studi
interdisciplinari
sulla famiglia. La famiglia in una società multietnica, Vita
e
Pensiero, Milano, 1993
- Ferrari S. (a cura di),
L’Islam in Europa, lo statuto giuridico delle
comunità musulmane, il Mulino, Bologna, 1996
- Osservatorio
nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per
l’educazione
interculturale, La via italiana per la scuola interculturale e
l’integrazione degli alunni stranieri, ottobre 2007
- Pace E., Islam e Occidente,
Ed. Lavoro, Roma, 1995
- Sbailò C., La
problematica questione delle intese tra la Repubblica italiana e
l’Islam, Rass. Parl., n.03/XLIX
- Tentori D., Il rischio della
certezza, Ed. Studiorum, Roma, 1987
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copyright ©
Educare.it - Anno X, Numero 6, Maggio 2010
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