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Separazioni
L'articolo 151 del Codice Civile stabilisce che "la
separazione è può essere chiesta quando si verificano,
anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi
i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la convivenza
o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole".
Il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove
ne ricorrano e circostanze e ne sia richiesto, a quale
dei due coniugi sia addebitabile la separazione, in
considerazione del suo comportamento contrario ai doveri
che derivano dal matrimonio.
Affidamento
congiunto
E' stata approvata il 24.06.2006
la Legge sull'Affidamento Condiviso dei figli nei casi
di separazione dei genitori. Questi i principali aspetti:
- La
potestà genitoriale è esercitata da
entrambi i genitori. In caso di disaccordo la decisione
è rimessa al giudice.
- Ciascuno
dei genitori provvede al mantenimento dei figli in
misura proporzionale al proprio reddito.
- Il
Diritto fondamentale dei nonni, e dei famigliari più
stretti, ad avere un contatto continuativo con i propri
nipoti.
- Il
diritto al godimento della casa familiare viene meno
nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare
stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio
o contragga nuovo matrimonio.
- Il
giudice, valutate le circostanze, può disporre
in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente
il pagamento di un assegno periodico.
- Il
giudice dispone l’audizione del figlio minore che
abbia compiuto gli anni dodici e anche di età
inferiore ove capace di discernimento.
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