|
Il
percorso che si trova ad affrontare una persona con disabilità,
o diversabilità come spesso si usa dire, è costellato
di piccoli e grandi problemi.
Il
panorama attuale è ricco di iniziative che cercano di
aiutare le persone con disabilità ad affrontare tali
problemi e a trovare le soluzioni più adeguate alle loro
esigenze: il sistema dei servizi che fanno direttamente capo
alla A.S.L., le cooperative sociali (o altre forme associative)
che con la loro creatività danno corpo a questi servizi
e creano opportunità per sostenere i soggetti in questione
e le loro famiglie, nonché le associazioni che fanno
da stimolo alla società e all’istituzione pubblica affinchè
i diritti delle persone interessate rimangano al centro delle
politiche sociali ed economiche, ad esempio per quanto riguarda
le politiche urbanistiche dove primeggia la questione delle
barriere architettoniche.
E’
tuttavia ormai chiaro, almeno per molti che lavorano da anni
sul campo, che uno dei nodi più importanti è di
ordine culturale. La barriera più dura da abbattere non
si trova tra la strada e il marciapiede, dove basta un piano
inclinato, ma come si suol dire “nella testa delle persone.”
Molti,
con indubbi meriti, si occupano di difendere i diritti delle
persone con handicap, la legislazione stessa è sempre
in via di riforma per ridurre gli ostacoli, altri preferiscono
ribaltare la prospettiva culturale del disabile che ha bisogno
di aiuto e di assistenza, proponendo che, quando possibile,
sia il disabile stesso ad aiutare gli altri.
Nonostante
le consapevolezze e le conseguenti operatività siano
ormai radicate nella coscienza di chi vive quotidianamente il
mondo dei disabili, resta però il fatto che questi ultimi
si trovano, per così dire, sotto accusa. La rivendicazione
dei diritti, seppur per certi aspetti necessaria, spesso non
tiene conto del pre-giudizio di in-competenza, fino ad inutilità,
che il soggetto disabile rischia di incontrare ad ogni angolo.
Per quanto frequentemente coperta e mascherata dal “buonismo”
della carità “pelosa” (ovviamente non si tratta di carità,
ma di finta carità: c’è una bella differenza),
la sentenza di in-competenza è sempre pronta per essere
formulata e la “condanna” è la perdita progressiva, e
quel che è peggio la rinuncia, a qualsiasi inziativa
individuale che abbia un fine di soddisfazione, condanna in
cui il soggetto ormai si crede costretto a vivere.
E’
per questo che sembra emergere l’urgenza di colmare un vuoto
all’interno delle funzioni di aiuto, che non miri solo a difendere
il soggetto dal lato dei suoi diritti verso le istituzioni (altri
lo fanno già e abbondantemente) ma che lavori nella prospettiva
di una difesa della personale competenza di quest’ultimo. Il
posto di cui parliamo è caratterizzato da una certa forma
di avvocatura (o tutoraggio) in un rapporto individuale. Un
Avvocato della salute che, sollecitato da una specifica e individuale
domanda di trattamento - rivoltagli dal soggetto stesso, dalla
famiglia o da chi ne fa le veci - si metta a fianco della persona
e l’aiuti ad orientarsi ed ad orientare la propria vita, avendo
di mira il mantenimento e/o la ri-abilitazione, perciò
la difesa, della sua individuale competenza, competenza ad usare
della realtà di volta in volta incontrata secondo le
proprie iniziative e i propri desideri, con il fine di ottenerne
benefici e soddisfazioni possibili.
Un
avvocato che si ponga quindi a fianco del soggetto e ne prenda
in un certo senso provvisoriamente le difese, in un momento
delicato del suo percorso di vita, per far fronte a quelle (per
quanto talvolta non dette) accuse, che spesso si rivelano infondate,
di in-competenza e in-abilità.
Solo
un esempio: una non corretta diagnosi differenziale tra impossibilità
o inabilità per cause organiche effettivamente riscontrate
e riscontrabili e incapacità dovute a rinuncia dell’inziativa
individuale, porta spesso a dilatare quella singola impossilità
o handicap in una generale impossibilità di agire e di
prendere iniziative. Un risultato di questi errori, in tantissimi
casi, è il rinforzo della propensione melanconica o depressiva,
a fare di ogni impossibilità e di ogni incapacità
o insuccesso la ragione di un rinuncia al prendere in mano la
propria vita in vista dei propri fini. Ed è qui che l’Avvocato
della salute vigila ed è competetente a riguardo di questi
errori, sollecitando a percorrere ogni strada possibile per
non giungere alla rinuncia di cui si è detto.
La
formazione di un tale professionista è complessa. Deve
sapersi orientare e saper orientare – non certo sostituirsi
ad altri professionisti o ai servizi preposti ai vari compiti,
deve piuttosto sapersene servire – su quel che riguarda la diagnosi
differenziale (tra patologia organica, psicopatologia, normalità).
Ha insomma la competenza circa l’offerta di servizi di diagnosi,
cura e assistenza presenti sul territorio, riguardo al quadro
normativo del Servizio Sanitario e dei Servizi sociali, intorno
alle provvidenze economiche di vario tipo e alle facilitazioni
all’accesso al lavoro, circa gli aspetti giuridici che riguardano
i soggetti incapaci di badare a se stessi.
Ma,
quale che sia l’intervento dell’avvocato della salute – il servizio
sanitario, la scuola, il tribunale, l’ospedale, la ricerca di
un lavoro, il contesto di lavoro, ecc… – gli ambiti, di cui
l’Avvocato della salute è di volta in volta competente,
sono quelli che possono favorire o ostacolare l’iniziativa e
la riuscita del proprio cliente. Quella dell’avvocato della
salute è in sostanza una competenza che di volta in volta,
nel rapporto di aiuto, diviene la competenza stessa del cliente:
in quanto il fattore principale della rinuncia all’iniziativa
individuale in vista di un successo è proprio l’idea
che il contesto in cui si è in difficoltà non
sia affrontabile e padroneggiabile con competenza dal soggetto
stesso.
La
figura di questo tipo di Avvocato-tutor è gia conosciuta
da secoli, ad esempio nella scuola, da Oxford in poi, nell’apparato
giudiziario, ma attualmente anche nelle istituzioni sanitarie
o assistenziali, si sente il bisogno di figure intermedie tra
il singolo e l’istituzione per, come si suol dire, “individualizzare”
l’intervento.
L’Avvocato
della salute non è però una figura istituzionale,
non è un “uomo dell’istituzione”. In alcun modo però
il suo atteggiamento deve essere prevenuto verso le istituzioni
sopra individuate; peraltro il suo operare trae origine da una
consapevolezza necessaria alle società evolute, cioè
che nessuna istituzione, per il suo intrinseco scopo e mandato,
è esente dal rischio di diventare autoreferenziale
La
forma giuridica in cui opera l’Avvocato della salute è
quella del contratto professionale (prestazione d’opera intellettuale)
che per definizione è a termine. Egli è quindi
un libero professionista poiché gli viene data, da parte
di chi lo assume, la delega ad occuparsi di uno o più
aspetti della sua vita. Fin dal momento del contratto, egli
agirà a servizio e in aiuto del soggetto in difficoltà
quanto al recupero e alla difesa della sua competenza e della
sua salute, e non al servizio degli interessi del contesto,
anche se è vero che poi, in caso di successo, tutto il
contesto ne trarrà benefici.
torna
su
|