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IL
PERCORSO STORICO VERSO L'AUTONOMIA
Il
discorso dell’autonomia scolastica si intreccia in questi anni con
quello del federalismo e del regionalismo.
Già
dalla seconda metà degli anni sessanta, in effetti, era stata
messa sotto accusa la struttura piramidale e centralizzata del Ministero
della Pubblica Istruzione e si parlava di “decentramento” e di “partecipazione”.
Basti pensare ai Decreti Delegati del 1974 che hanno introdotto
gli organi collegiali nella scuola (Consigli di circolo e d’istituto)
e la partecipazione dei genitori e degli studenti, ma anche organi
collegiali a livello distrettuale e provinciale (Distretto scolastico
e Consiglio scolastico provinciale) e a livello nazionale (Consiglio
nazionale della Pubblica Istruzione).
La
struttura del Ministero della P.I. rimaneva però ancora sostanzialmente
verticistica e questi organi previsti dai decreti Delegati del 1974
si giustapponevano ai tradizionali organi monocratici della scuola
(Ministro, Provveditori, Capi d’Istituto).
Bisogna
dare atto, però, ai Decreti Delegati di avere introdotto
l’idea di “scuola-comunità”.
Nel
1981 l’allora Ministro della P.I. Guido Bodrato ha presentato un
disegno di legge al Parlamento, che seppure non è stato mai
presentato al Consiglio dei Ministri, ha rappresentato un costante
punto di riferimento per il dibattito che si è svolto fino
ai nostri giorni. Le scuole, in questo progetto, erano dotate di
“soggettività parziale”, vale a dire di autonomia organizzativa,
finanziaria, di gestione e di bilancio, senza però attribuire
ad esse piena personalità giuridica.
Questo tema della personalità giuridica nel progetto Bodrato
era trascurato, mentre la successiva evoluzione della riflessione
politica e del pensiero giuridico l’ha sempre più considerato
come condizione indispensabile per fondare l’autonomia scolastica.
Per
la prima volta però le scuole erano considerate come “centri
di erogazione di servizi”, come espressione quindi dello Stato-comunità,
e non come “terminali” periferici dell’Amministrazione della P.I.
Nella
prima metà degli anni ‘80 si è registrata una caduta
dell’ attenzione politica sul tema dell’autonomia scolastica, per
essere ripresa negli anni ’90. Nella Conferenza nazionale sulla
scuola svoltasi dal 30 gennaio al 3 febbraio 1990, il prof. Sabino
Cassese dichiarava, dando una nuova e penetrante interpretazione
dell’art. 33 della Costituzione: “Autonoma non è la scuola,
l’intero suo corpo, ma i singoli istituti scolastici. L’autonomia
della scuola non è paragonabile all’autoregolazione di un
corpo professionale, organizzato in un “ordine”(quello degli ingegneri,
quello degli avvocati e procuratori, ecc.). L’autonomia scolastica
è la conseguenza della libertà di insegnamento e dell’istruzione
come processo che si svolge in una comunità di docenti e
di allievi. Per cui è questa comunità ad essere la
titolarità dell’autonomia. Non, quindi, autonomia della scuola,
ma autonomia delle scuole” [1].
E
si è arrivati, quindi, all’approvazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Legge 15 marzo 1997 n° 59 (comunemente nota come legge
“Bassanini”), il cui art. 21 ha sancito il riconoscimento giuridico
alle istituzioni scolastiche dell’autonomia organizzativa, didattica,
di ricerca e sviluppo.
Il
regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche è
andato in vigore il 1 settembre 2000.
Vediamo di che si tratta.
[1]
cit. pag.21 nel libro edito
dalla CISL Scuola a cura di Mario Guglietti “L’autonomia delle istituzioni
scolastiche nella legge e nei provvedimenti delegati” (Roma 1999).
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2.CONTENUTI
DELL’AUTONOMIA
Il
provvedimento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche fa parte
di un “pacchetto” più generale predisposto dal ministro Bassanini
per snellire l’attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo.
L’autonomia
prefigurata dall’art. 21 è finalizzata ad ampliare , arricchire
e diversificare l’offerta formativa delle scuole e favorire una
loro più stretta integrazione con il territorio.
E’ un modello di autonomia che non è quella di una deregulation
intesa come “assenza dii regole”; le scuole dovranno muoversi, pur
potendo disporre di una forte flessibilità nell’organizzazione
della didattica, secondo standard di qualità fissati dal
“centro”, un centro, però, affrancato dai compiti di gestione
e prevalentemente dotato di funzioni di indirizzo e di controllo.
Questo compito di fissare degli standard nazionali di apprendimento
è stato affidato all’ex Centro Europeo dell’Educazione di
Frascati, trasformato in Istituto Nazionale per la valutazione del
Sistema dell’Istruzione.
Nella
scuola dell’autonomia debbono trovare composizione la libertà
dell’insegnamento, la libertà di scelta educativa delle famiglie
ed il diritto ad apprendere degli alunni. Ecco uno schema, in forma
sinottica, dei contenuti essenziali dell’autonomia:
PERSONALITA'
GIURIDICA |
AUTONOMIA
ORGANIZZATIVA |
AUTONOMIA
DIDATTICA |
AUTONOMIA
FINANZIARIA |
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Ai
circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole ed agli
istituti dell’istruzione secondaria viene riconosciuta la
personalità giuridica. |
L’autonomia
organizzativa è finalizzata alla realizzazione della
flessibilità, della diversificazione, dell’efficienza/efficacia
del servizio scolastico, all’integrazione e al migliore utilizzo
delle risorse/strutture, all’introduzione di tecnologie innovative
ed al coordinamento con il contesto territoriale. |
L’autonomia
didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi
nazionali predisposti dal sistema nazionale di istruzione ed
alla realizzazione della libertà d’insegnamento e di
educazione delle famiglie e del diritto di apprendere. |
Le
istituzioni scolastiche vengono fornite di autonomia contabile’,
amministrativa e di bilancio. |
Ogni
scuola ha una personalità giuridica: già abbiamo detto
che ciò non significa essere sganciati da qualunque regola,
ma nell’ambito dei limiti fissati dalla Costituzione e dagli standard
nazionali fissati dal Ministero dell’Istruzione, le scuole hanno
autonomia organizzativa, didattica e finanziaria.
L’autonomia
organizzativo-didattica si esplica anche attraverso il superamento
dei vincoli di unità oraria della lezione e dell’unità
del gruppo classe e delle modalità di impiego e organizzazione
dei docenti. Il
limite è costituito dal numero di ore di attività
didattica annuale, previsto a livello nazionale, dalla distribuzione
dell’attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali,
e dal rispetto degli obblighi di servizio annuali dei docenti previsti
dai contratti collettivi.Il limite dell’orario scolastico annuale
è stato fissato in questi anni a non meno di 200 ore di lezione.
Ciò significa che se le scuole iniziano le lezioni prima
del calendario fissato dalla Regione, possono durante l’anno scolastico
recuperare con sospensione dell’attività didattica i giorni
anticipati. Non solo, se i giorni di lezioni sono più dei
200 giorni, ciascuna scuola può nell’ambito dell’autonomia
prevedere, a propria scelta e col consenso del Consiglio d’Istituto,
tre giorni di sospensione didattica.
Riguardo
all’orario di lezione, l’unità oraria non è più
vincolata ai 60 minuti, ma può essere accorciata o allungata,
salvo recuperare quanto accorciato o detrarre quanto allungato.
Per realizzare particolari moduli didattici, si può intensificare
una materia in un certo periodo e un’altra materia in un altro periodo,
salvo rispettare il monte-ore annuale delle discipline.
L’85% della quota del curricolo è stabilito a livello nazionale.
Il 15% della quota del curricolo può essere scelto liberamente
dalle scuole, per l’introduzione di materie integrative, anche di
interesse locale o regionale.
L’orario settimanale delle lezioni non può essere articolato
in meno di cinque giorni di lezioni: molte scuole hanno così
adottato il sabato libero, salvo recuperare le ore di lezione che
non si svolgono in tale giorno.
Anche la classe può essere divisa in gruppi, i quali a loro
volta sono uniti ad altri gruppi.
L’autonomia
organizzativo-didattica è finalizzata all’ottimizzazione
delle risorse umane, materiali, finanziarie, tecnologiche e temporali.
Le organizzazioni scolastiche vengono fornite di una dotazione finanziaria
minima costituita dall’assegnazione dello Stato, finalizzata al
funzionamento didattico (la somma attualmente è calcolata
in base al dimensionamento dell’istituto, cioè sul numero
degli alunni e dei docenti). L’assegnazione statale è suddivisa
in ordinaria e perequativa.
Per
quanto riguarda l’autonomia finanziaria, ogni scuola riceve dalla
Direzione regionale (sono stati soppressi i provveditorati provinciali,
nell’ambito della riforma del ministero dell’istruzione) un fondo
d’istituto, dato sulla base del numero di docenti, degli studenti,
del personale A.T.A.
Il Consiglio di circolo o d’istituto approva il bilancio consuntivo
e preventivo che è soggetto però al controllo dei
revisori dei conti.
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