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Scuola e dintorni

 

 

L’AUTONOMIA
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

di Eugenio Tipaldi  

Bibliografia

 

 
CAPITOLI:
  1. Il percorso storico verso l'autonomia

  2. I contenuti dell'autonomia
  3. Il piano di offerta formativa

  4. La dirigenza scolastica

  5. Federalismo e autonomia

 

IL PERCORSO STORICO VERSO L'AUTONOMIA

Il discorso dell’autonomia scolastica si intreccia in questi anni con quello del federalismo e del regionalismo.

Già dalla seconda metà degli anni sessanta, in effetti, era stata messa sotto accusa la struttura piramidale e centralizzata del Ministero della Pubblica Istruzione e si parlava di “decentramento” e di “partecipazione”. Basti pensare ai Decreti Delegati del 1974 che hanno introdotto gli organi collegiali nella scuola (Consigli di circolo e d’istituto) e la partecipazione dei genitori e degli studenti, ma anche organi collegiali a livello distrettuale e provinciale (Distretto scolastico e Consiglio scolastico provinciale) e a livello nazionale (Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione).

La struttura del Ministero della P.I. rimaneva però ancora sostanzialmente verticistica e questi organi previsti dai decreti Delegati del 1974 si giustapponevano ai tradizionali organi monocratici della scuola (Ministro, Provveditori, Capi d’Istituto).

Bisogna dare atto, però, ai Decreti Delegati di avere introdotto l’idea di “scuola-comunità”.

Nel 1981 l’allora Ministro della P.I. Guido Bodrato ha presentato un disegno di legge al Parlamento, che seppure non è stato mai presentato al Consiglio dei Ministri, ha rappresentato un costante punto di riferimento per il dibattito che si è svolto fino ai nostri giorni. Le scuole, in questo progetto, erano dotate di “soggettività parziale”, vale a dire di autonomia organizzativa, finanziaria, di gestione e di bilancio, senza però attribuire ad esse piena personalità giuridica.
Questo tema della personalità giuridica nel progetto Bodrato era trascurato, mentre la successiva evoluzione della riflessione politica e del pensiero giuridico l’ha sempre più considerato come condizione indispensabile per fondare l’autonomia scolastica.

Per la prima volta però le scuole erano considerate come “centri di erogazione di servizi”, come espressione quindi dello Stato-comunità, e non come “terminali” periferici dell’Amministrazione della P.I.

Nella prima metà degli anni ‘80 si è registrata una caduta dell’ attenzione politica sul tema dell’autonomia scolastica, per essere ripresa negli anni ’90. Nella Conferenza nazionale sulla scuola svoltasi dal 30 gennaio al 3 febbraio 1990, il prof. Sabino Cassese dichiarava, dando una nuova e penetrante interpretazione dell’art. 33 della Costituzione: “Autonoma non è la scuola, l’intero suo corpo, ma i singoli istituti scolastici. L’autonomia della scuola non è paragonabile all’autoregolazione di un corpo professionale, organizzato in un “ordine”(quello degli ingegneri, quello degli avvocati e procuratori, ecc.). L’autonomia scolastica è la conseguenza della libertà di insegnamento e dell’istruzione come processo che si svolge in una comunità di docenti e di allievi. Per cui è questa comunità ad essere la titolarità dell’autonomia. Non, quindi, autonomia della scuola, ma autonomia delle scuole” [1].

E si è arrivati, quindi, all’approvazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge 15 marzo 1997 n° 59 (comunemente nota come legge “Bassanini”), il cui art. 21 ha sancito il riconoscimento giuridico alle istituzioni scolastiche dell’autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e sviluppo.

Il regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche è andato in vigore il 1 settembre 2000.
Vediamo di che si tratta.

 

[1] cit. pag.21 nel libro edito dalla CISL Scuola a cura di Mario Guglietti “L’autonomia delle istituzioni scolastiche nella legge e nei provvedimenti delegati” (Roma 1999).

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2.CONTENUTI DELL’AUTONOMIA

Il provvedimento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche fa parte di un “pacchetto” più generale predisposto dal ministro Bassanini per snellire l’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

L’autonomia prefigurata dall’art. 21 è finalizzata ad ampliare , arricchire e diversificare l’offerta formativa delle scuole e favorire una loro più stretta integrazione con il territorio.
E’ un modello di autonomia che non è quella di una deregulation intesa come “assenza dii regole”; le scuole dovranno muoversi, pur potendo disporre di una forte flessibilità nell’organizzazione della didattica, secondo standard di qualità fissati dal “centro”, un centro, però, affrancato dai compiti di gestione e prevalentemente dotato di funzioni di indirizzo e di controllo.
Questo compito di fissare degli standard nazionali di apprendimento è stato affidato all’ex Centro Europeo dell’Educazione di Frascati, trasformato in Istituto Nazionale per la valutazione del Sistema dell’Istruzione.

Nella scuola dell’autonomia debbono trovare composizione la libertà dell’insegnamento, la libertà di scelta educativa delle famiglie ed il diritto ad apprendere degli alunni. Ecco uno schema, in forma sinottica, dei contenuti essenziali dell’autonomia:

PERSONALITA' GIURIDICA
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA
AUTONOMIA DIDATTICA
AUTONOMIA FINANZIARIA
Ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole ed agli istituti dell’istruzione secondaria viene riconosciuta la personalità giuridica.
L’autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell’efficienza/efficacia del servizio scolastico, all’integrazione e al migliore utilizzo delle risorse/strutture, all’introduzione di tecnologie innovative ed al coordinamento con il contesto territoriale.
L’autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi nazionali predisposti dal sistema nazionale di istruzione ed alla realizzazione della libertà d’insegnamento e di educazione delle famiglie e del diritto di apprendere.
Le istituzioni scolastiche vengono fornite di autonomia contabile’, amministrativa e di bilancio.

 

Ogni scuola ha una personalità giuridica: già abbiamo detto che ciò non significa essere sganciati da qualunque regola, ma nell’ambito dei limiti fissati dalla Costituzione e dagli standard nazionali fissati dal Ministero dell’Istruzione, le scuole hanno autonomia organizzativa, didattica e finanziaria.

L’autonomia organizzativo-didattica si esplica anche attraverso il superamento dei vincoli di unità oraria della lezione e dell’unità del gruppo classe e delle modalità di impiego e organizzazione dei docenti. Il limite è costituito dal numero di ore di attività didattica annuale, previsto a livello nazionale, dalla distribuzione dell’attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, e dal rispetto degli obblighi di servizio annuali dei docenti previsti dai contratti collettivi.Il limite dell’orario scolastico annuale è stato fissato in questi anni a non meno di 200 ore di lezione. Ciò significa che se le scuole iniziano le lezioni prima del calendario fissato dalla Regione, possono durante l’anno scolastico recuperare con sospensione dell’attività didattica i giorni anticipati. Non solo, se i giorni di lezioni sono più dei 200 giorni, ciascuna scuola può nell’ambito dell’autonomia prevedere, a propria scelta e col consenso del Consiglio d’Istituto, tre giorni di sospensione didattica.

Riguardo all’orario di lezione, l’unità oraria non è più vincolata ai 60 minuti, ma può essere accorciata o allungata, salvo recuperare quanto accorciato o detrarre quanto allungato. Per realizzare particolari moduli didattici, si può intensificare una materia in un certo periodo e un’altra materia in un altro periodo, salvo rispettare il monte-ore annuale delle discipline.
L’85% della quota del curricolo è stabilito a livello nazionale.
Il 15% della quota del curricolo può essere scelto liberamente dalle scuole, per l’introduzione di materie integrative, anche di interesse locale o regionale.
L’orario settimanale delle lezioni non può essere articolato in meno di cinque giorni di lezioni: molte scuole hanno così adottato il sabato libero, salvo recuperare le ore di lezione che non si svolgono in tale giorno.
Anche la classe può essere divisa in gruppi, i quali a loro volta sono uniti ad altri gruppi.

L’autonomia organizzativo-didattica è finalizzata all’ottimizzazione delle risorse umane, materiali, finanziarie, tecnologiche e temporali.
Le organizzazioni scolastiche vengono fornite di una dotazione finanziaria minima costituita dall’assegnazione dello Stato, finalizzata al funzionamento didattico (la somma attualmente è calcolata in base al dimensionamento dell’istituto, cioè sul numero degli alunni e dei docenti). L’assegnazione statale è suddivisa in ordinaria e perequativa.

Per quanto riguarda l’autonomia finanziaria, ogni scuola riceve dalla Direzione regionale (sono stati soppressi i provveditorati provinciali, nell’ambito della riforma del ministero dell’istruzione) un fondo d’istituto, dato sulla base del numero di docenti, degli studenti, del personale A.T.A.
Il Consiglio di circolo o d’istituto approva il bilancio consuntivo e preventivo che è soggetto però al controllo dei revisori dei conti.

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Autore:

Eugenio Tipaldi è laureato in filosofia ed ha sempre insegnato in scuole “di frontiera”: per sei anni presso la scuola media “Giovanni XXIII” di Sant’Antimo, in provincia di Napoli; per due anni presso la scuola media “Guarino” a San Pietro a Patierno, periferia di Napoli; per sette anni presso la scuola media “Pasquale Scura”, sita nei Quartieri Spagnoli di Napoli.
Attualmente insegna presso la scuola media “Santa Maria di Costantinopoli” di Napoli.
E’ autore di un libro di poesie: “La malattia mortale della gioventù” (Editrice Letteraria Internazionale, Ragusa 1996) e del pamphlet polemico: “Diario scolastico. le vicissitudini di un insegnante in una scuola a rischio di Napoli” (Oppure editore, Roma 2004).

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Bibliografia:

  • CISL Scuola a cura di Mario Guglietti “L’autonomia delle istituzioni scolastiche nella legge e nei provvedimenti delegati” (Roma 1999)

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copyright © Educare.it - Anno IV, Numero 12, Novembre 2004


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