3.IL
PIANO DI OFFERTA FORMATIVO
L’art.
1,comma 1 del Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche
D.P.R. 275 G.U. 186 del 10/08/99 definisce l’autonomia in questi
termini: “Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia
funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell’offerta
formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei
compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ecc.”
Il
sopracitato D.P.R. propone quale documento e strumento di organizzazione,
promozione e sviluppo dell’autonomia il “Piano dell’offerta formativa”
(P.O.F.) che sostituisce il vecchio P.E.I., cioè il Piano
Educativo d’Istituto. Tale piano costituisce l’identità progettuale
e culturale della scuola, in quanto esplicita “ la progettazione
curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa che le
singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia” (art.
3 comma 1).
Il
Piano di Offerta Formativa deve essere elaborato dal Collegio dei
docenti “sulla base degli indirizzi generali per le attività
della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione
definiti dal consiglio di circolo o d’istituto, tenuto conto delle
proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni
dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti”
(art. 3 comma 3 del capo II).
Nel P.O.F. sono incluse le funzioni del P.E.I. (Piano Educativo
d’Istituto), ma esso implica un rapporto col territorio e con gli
enti locali che il P.E.I. non sempre esplicitava. Si tratta di rilevare,
infatti, i bisogni del territorio e degli utenti della scuola al
fine di esplicitare la progettazione d’istituto e vanno riconosciute
e garantite “ le diverse opzioni metodologiche anche di gruppi minoritari”
valorizzando “le corrispondenti professionalità” (art. 3
comma 2).
Il
regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche all’art.
7 prevede che le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi
di rete per attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione
e di sviluppo, di formazione e di aggiornamento; e l’accordo può
prevedere anche lo scambio temporaneo di docenti che liberamente
acconsentono e che abbiano uno stato giuridico omogeneo.
Per
la realizzazione del P.O.F. sono state introdotte le funzioni-obiettivo,
identificate ed attribuite dal Collegio dei docenti a docenti disponibili
e professionalmente competenti per il perseguimento di funzioni
riferite ad aree specifiche (gestione e coordinamento del P.OF.,
sostegno al lavoro dei docenti, servizi per gli studenti, rapporto
con il territorio e gli enti locali).
Col
nuovo contratto sono divenute funzioni strumentali dell’Offerta
formativa: sono docenti scelti sempre dal Collegio dei docenti,
ma non c’è più obbligo come prima di partecipare a
un corso di formazione e le funzioni sono attribuite dal Collegio
stesso senza più limiti di numero o di aree predefinite,
nei limiti però delle risorse finanziarie disponibili.
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