5.FEDERALISMO
E AUTONOMIA
Il
giorno 18 ottobre 2001, quasi alla scadenza del mandato parlamentare,
è stata votata la norma che sarebbe diventata la legge costituzionale
n° 3, che modifica il titolo V della seconda parte della Costituzione.
La stessa era stata “convalidata” da un referendum popolare, referendum
che aveva però registrato una presenza di votanti pari al
34% della popolazione con una percentuale di “sì” del 64,2%.
L'articolo
117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto
il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia
delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione
e della formazione professionale; …”
In sostanza, la Legge 3 Costituzionale affida l’ istruzione
alla legislazione concorrente e l’ Istruzione e Formazione professionale
alla legislazione esclusiva delle Regioni.
La Legge Costituzionale 3/2001 stabilisce che “la Repubblica
non si riparte più in Regioni, Province e Comuni (come
recitava l’art. 114 della Costituzione) ma “è costituita
dai Comuni, dalle Province, dalle città metropolitane, dalle
regioni e dallo Stato” e che vi è “il riconoscimento
della soggettività originaria delle Regioni e degli enti
locali che non costituiscono semplici ripartizioni amministrative
del territorio, ma col loro territorio, con la loro popolazione
e le loro tradizioni vanno a costituire lo Stato, unico soggetto
unitario” .
L’art.
117, comma 3, nel nuovo testo richiama espressamente l’autonomia
delle istituzioni scolastiche, lì dove attribuisce alle regioni
competenza legislativa concorrente (cioè mista o ripartita
fra Stato e Regioni) nella materia “istruzione” ed impone, quale
limite al legislatore regionale, il rispetto di tale autonomia.
Recentemente
è stato licenziato dal Senato il disegno di legge n°
1187 - presentato dall’onorevole Bossi, Ministro per le riforme
istituzionali e la devoluzione - che propone una aggiunta all’art.
117 riformato. Dopo il 4° comma dell’art. 117 della Costituzione
è inserito il seguente:
“Le Regioni attivano la competenza legislativa esclusiva per
le seguenti materie:
a) Assistenza e organizzazione sanitaria;
b) Organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici
e di formazione;
c) Definizione della parte dei programmi scolastici e formativi
di interesse specifico della regione;
d) Polizia locale.”
E’
la cosiddetta “devolution” che la Lega Nord ha proposto al posto
della secessione, cioè la divisione dell’Italia in tre parti:
Nord, Centro e Sud .
Devolution
deriva da devolved matters, ovvero questioni devolute e fu ed è
usato con riferimento al processo autonomistico che ha coinvolto
la Scozia ed il Galles nella seconda metà degli anni ’90,
approdando alle due leggi (lo Scotland Act e il Government of Wales
Act) che hanno istituito Assemblee legislative sia per la Scozia
che per il Galles.
Il
richiamo alla Scozia sarebbe però più simbolico che
reale, sia per le profonde differenze fra la concezione di decentramento
inglese e quella continentale che per il divario fra l’assetto costituzionale
inglese (che garantisce molto poco le autonomie locali) e quello
italiano che, invece, le garantisce moltissimo. Senza parlare dei
contenuti della devoluzione scozzese che appare moderata e cauta
non solo in rapporto all’assetto stabilitosi dopo la riforma del
2001, ma addirittura rispetto all’assetto delineatosi dopo i decentramenti
degli anni ’70 e le “leggi Bassanini”.
Ma
veniamo al punto che maggiormente ci interessa: la devoluzione dell’istruzione.
La
reale possibilità di spostare competenze dallo Stato alle
Regioni, per questa via, si presenta fortemente opinabile, se si
considera che comunque la Costituzione riserva (e continuerebbe
a riservare, in base all’art. 117, comma 2, lettera n, di cui non
si prevede alcuna modifica) alla legislazione statale l’adozione
delle norme generali in materia di istruzione.
Su una filosofia non distante da quella del d.d.l. sulla devolution,
del resto, si basa la riforma dei cicli scolastici proposta dal
Ministro Moratti, ove, in sostanza, si delinea un conferimento alle
regioni del complesso delle funzioni relative all’organizzazione
scolastica, all’articolazione dell’offerta dei programmi, alla gestione
degli istituti scolastici. Si conferma la sensazione - quanto meno
nelle dichiarazioni degli uomini politici-che gli obiettivi che
vengono attribuiti alla devolution, siano, in realtà perseguibili
(e concretamente perseguiti) senza alcuna necessità di mettere
mano alla Costituzione.
Se alla devolution non sarebbe dunque imputabile la colpa di voler
smantellare l’istruzione nazionale, appare invece più fondata
l’obiezione mossa da comuni, province e comunità montane,
che “ravvisano una lesione delle competenze già attribuite
alle autonomie locali “.
Sabino
Cassese parla di un "decentramento molto meno completo, molto
meno esteso (rispetto a quello della legge 3/2001, ma che, compiendo
una scelta politica, punta direttamente su tre settori togliendo
i quali lo Stato è effettivamente lasciato nudo".
Meno
nitide e più strumentali, anche se non prive di fondamento,
appaiono invece le accuse di un attacco all’autonomia delle scuole.
Si paventa un “centralismo regionalistico” che annullerebbe l’autonomia
scolastica. Ma quel che vale come limite per lo stato, vale come
limite anche per le regioni: l’autonomia scolastica non si tocca.
Anzi la riforma Moratti della scuola dichiara esplicitamente che
vuole valorizzare tale autonomia, che è ormai una conquista
della scuola. Per esempio non ci sono più i “programmi” fissati
dallo stato in modo inderogabile, ma solo delle indicazioni nazionali
che tocca poi a ogni scuola tradurre nello specifico del proprio
territorio. Non a caso la scuola dell’autonomia ha introdotto il
“curricolo” che con la legge 53/03 diventa “piano personalizzato
di studio”.
Il rischio è, piuttosto, di avere tante legislazioni regionali
differenziate sulla scuola, ma per evitare questo sono state introdotte
i principi generali fissati dallo stato e gli standard nazionali
sull’istruzione.
Il nuovo testo costituzionale apre comunque spazi per future, costanti
e striscianti sovrapposizioni nell’esercizio di competenze legislative.
come sembra già dimostrare la primissima fase applicativa
che ha visto un alto tasso di conflittualità giudiziale innanzi
la Corte costituzionale.
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