Educare.it - Rivista open access sui temi dell'educazione - Anno XXIV, n. 4 - Aprile 2024

Affidamento congiunto

Scrivo per chiedere un opinione riguardante l'affidamento congiunto.
La mia famiglia si trova a vivere in prima persona un caso raro nonché unico di applicazione di questa legge per l'eccezionalità della situazione.
Infatti il minore ha 3 anni!!!
E' possibile applicare la suddetta proposta di legge in questo caso?
E' possibile subire questo tipo di affidamento nel momento in cui i due ex coniugi hanno abitazioni in città diverse? Il minore frequenta anche un asilo in cui e' iscritto.
Che cosa si intende per "eccessiva lontananza" tra le due abitazioni dei due ex coniugi citata nella proposta di legge?
Tra l'altro questi ultimi hanno un pessimo rapporto tra loro.. a dir poco litigioso!
La bimba quindi dovrebbe continuamente assistere ad una serie infinita di discussioni?
Che tipo di ripercussione potrebbe avere tutto ciò dal punto di vista psicologico?
Attendo una vostra opinione in merito!

 

Gentile signora,
nel rispondere alla sua domanda di chiarimenti circa l'affidamento di un figlio ad entrambi i genitori mi riferisco direttamente alla normativa vigente nel nostro paese e atta a regolare l'istituto dell'affidamento congiunto, introdotto per la prima volta all'interno della legge italiana sul divorzio nel 1987.
Il primo comma dell'articolo 155 del nostro c.c recita: "Il giudice verifica in via preliminare, avvalendosi, se del caso, di apposita consulenza tecnica, se sussistono le condizioni necessarie per l'applicazione dell'affidamento congiunto, in relazione alla bassa conflittualità che deve caratterizzare i rapporti fra i genitori, ed alla oggettiva possibilità per gli stessi di educare ed istruire il minore con costanza e continuità". Non è quindi rilevante l'età del figlio, quanto piuttosto l'esistenza di particolari condizioni che rendano possibile e proficua l'applicazione di questo regime di affidamento.
Particolare rilevanza all'interno dell'insieme di tali condizioni effettive è quindi la praticabilità del suddetto, cioè l'esistenza di quella "oggettiva possibilità per gli stessi di educare ed istruire il minore con costanza e continuità" che mi sembra abbastanza improbabile nel caso in cui i due genitori abitino in differenti città. Condizione tuttavia fondamentale, a detta degli esperti in materia, è l'assenza di conflittualità o comunque la bassa conflittualità all'interno della relazione fra gli ex- coniugi. Molto esemplificativa e trasparente è in tal senso la pronuncia della Corte d'appello di Perugia del 24/3/98, che così si riassume: "Non è possibile disporre l'affidamento congiunto dei figli minori dei quali si accrescerebbe altrimenti l'incombente danno psicologico, allorquando sussista tra i genitori un invalicabile muro di ostilità reciproca".
Se è vero, come lei mi dice, che esiste un clima teso e addirittura di aperta ostilità fra gli ex coniugi, questo tipo di affidamento mi sembra del tutto sconsigliabile in un caso come questo. Mi chiedo quindi chi abbia optato per questa soluzione, se questa non si stata proposta da uno dei coniugi, e per quale motivo. Che ai figli non giovi affatto essere coinvolti nel conflitto fra i genitori, soprattutto in caso di separazione e di divorzio, è risultato ormai pressoché assodato anche fra i tutori del diritto. In merito agli effetti disastrosi che un divorzio eccessivamente conflittuale può avere sui figli può leggere il breve saggio "Divorzio: come aiutare i figli" che troverà sul sito di Educare all'interno della rubrica dedicata alla mediazione familiare. Magari potrebbe sollecitare anche i genitori della bimba a leggerlo.... di solito riflettere meglio sui potenziali effetti negativi dei loro litigi sui bambini serve ad attenuare le discussioni.
Buona fortuna!

 


copyright © Educare.it - Anno II, Numero 12, novembre 2002.