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Abstract:
L’Autrice, prendendo spunto da alcune opere letterarie, traccia
i profili rilevanti della genitorialità, considerando anche
i suoi risvolti di carattere giuridico.
In
un periodo in cui tutto è in crisi (si spera in senso etimologico
di giudizio e di scelta), la famiglia non ne è rimasta immune;
per questo si parla sempre più spesso di sostegno alla genitorialità
e si organizzano convegni e corsi sulla materia. La genitorialità,
intesa distintamente come maternità e paternità, è
stata in ogni tempo oggetto di riflessione nella letteratura, soprattutto
in termini negativi sin dalla mitologia greca (un esempio per tutti
è il personaggio Medea, da cui si è ricavata l’espressione
“sindrome di Medea”, usata in criminologia e psicologia criminale).
Sarebbe, invece, interessante svolgere una lettura sinottica di
opere di matrice culturale diversa per cogliere indicazioni costruttive
anche sotto il profilo giuridico.
La
genitorialità: scelta consapevole e corresponsabile
Celebre il brano de “Il Profeta” (1923) dello scrittore d'origine
libanese Gibran Kahlil Gibran: “I vostri figli non sono i vostri
figli. Sono i figli e le figlie della brama che la Vita ha in sé.
Essi non provengono da voi, ma per tramite vostro, e benché
stiano con voi non vi appartengono.” Altrettanto esemplificativa
l’immagine tratteggiata da don Antonio Mazzi prima:
“I figli non sono piantine da tenere nei vasi in casa, ma alberi
da piantare davanti casa.”
Essere genitori non deve significare avere dei figli come una proprietà
(da cui parte anche la concezione sbagliata di diritto ad avere
un figlio ad ogni costo in caso d'infertilità) tanto che
si dovrebbe evitare di adoperare gli aggettivi possessivi (con un
senso d'appartenenza; non a caso il nostro legislatore non usa aggettivi
quando si riferisce al rapporto genitori-figli). Essere genitori
significa dare la vita ai figli ed anche il codice della vita mediante
l’educazione e l’istruzione, che sono e restano i compiti fondamentali
della famiglia. E’ questo il nucleo della genitorialità (ormai
vecchio neologismo) che indica proprio la relazione genitori - figli;
è questo il vero significato di genitorialità che
non s’identifica (o non solo) con geneticità o generatività
ma con generosità (dal latino gens, complesso di più
famiglie o popolo).
Il succitato brano di Gibran dovrebbe indurre, come già più
volte auspicato, il nostro legislatore ad abbandonare il concetto
e la categoria di potestà dei genitori, di memoria romanistica,
per seguire l’esempio di altri ordinamenti europei e di quello comunitario
in cui si parla di “responsabilità”.
La legge 19 maggio 1975 n.151 di riforma del diritto di famiglia
ha convertito la patria potestà in potestà dei genitori,
ma non ha abbandonato del tutto una prospettiva patriarcale. Per
esempio si veda l’art. 316 comma 4 in cui ci si riferisce solo al
padre; oppure negli artt. 348 e 350 compariva ancora la locuzione
patria potestà, sostituita poi nel 1981 con potestà
dei genitori. Si noti che nel codice civile ci si riferisce ai “diritti
del minore” in senso ampio solo nel campo patrimoniale (art. 323).
E comunque si parla ancora di patria potestà nel linguaggio
comune e addirittura in alcune sentenze.
La novella legislativa del ’75 ha introdotto timidamente il concetto
di responsabilità solo nell’art. 279 del codice civile a
proposito dei figli naturali non riconoscibili. Altre espressioni
più confacenti sono state usate in leggi speciali e purtroppo
il nostro legislatore non ha saputo cogliere l’occasione per rivedere
il contenuto della genitorialità nemmeno nella legge 8 febbraio
2006 n.54. Quest’ultima legge, pur novellando interamente l’art.
155 del codice civile, ne ha lasciato intatta l’infelice rubrica
“Provvedimenti riguardo i figli” (anziché intitolarlo “Diritti
dei figli”, come situazione giuridica attiva corrispondente ai doveri
verso i genitori, di cui all’art. 315) e non ha accolto la proposta
di prevedere un risarcimento danni per i figli in caso di gravi
inadempienze da parte dei genitori o di atti che comunque arrechino
pregiudizio ai minori durante l’affidamento (com'era previsto nella
cosiddetta proposta Tarditi n.66 del 2001 della XIV legislatura).
Apprezzabile, però, nel nuovo testo dell’art. 155 è
l’espressione “potestà genitoriale” ontologicamente diversa
dalla consueta “potestà dei genitori”, nel senso che la potestà
non è una sfera che appartiene ai genitori in qualità
di singoli ma afferisce alla genitorialità in quanto relazione
con altri soggetti (quella genitorialità espressamente prevista
in altre proposte prima dell’emanazione della suddetta legge n.54).
Tutto ciò dovrebbe mettere in guardia i genitori che attraversano
una crisi di coppia a non tenere quegli atteggiamenti negativi che
causano nei figli la P.A.S. (Parental Alienation Syndrome, sindrome
di alienazione genitoriale) [2]
o altri
disturbi, quali quelli del comportamento alimentare, in continuo
aumento anche in età infantile. I genitori non devono dimenticare
che sono i primi responsabili della salute e educatori alla salute
(a cominciare da quella mentale) dei figli, anche in caso di separazione,
come ricorda il novellato testo dell’art. 155 comma 3 del codice
civile.
Inoltre l’appartenenza dei figli alla Vita, di cui scrive Gibran,
suffraga la genitorialità sociale, categoria mutuata, come
quella della proximité, dalla dottrina francese (parenté
sociale: les ressources de la communauté pour soutenir les
parents, la paternalité).
Sulla paternità
Dopo
oltre mezzo secolo dal capolavoro di Gibran, nel romanzo dedicato alla
madre “Tu che mi ascolti” (2004) di Alberto Bevilacqua [3]
è adombrata la paternità, da quella indesiderata a quella evitata
(oggi, anche a causa della precarietà lavorativa): “In me si era fatto
ossessivo il pensiero che non ero padre, traumi e contagi materni mi
avevano impedito di esserlo. Ne era nata una poesia. Fra le mie che
considero più belle. L’avevo dedicata al figlio che non avevo avuto… La
tenevo in vista sul mio tavolo di lavoro. Andavo a rileggerla per
provarne una pietà tutta mia, per farmi del male. Un giorno, il foglio
con la poesia scomparve. Quei versi a cui avevo dato il titolo Figlio evitato”.
Quella paternità tanto contesa, soprattutto se naturale, a cui è
dedicato l’art. 30 comma 4 della Costituzione dove si parla di “ricerca
della paternità” non solo nel senso civilistico di riconoscimento, ma
soprattutto nel senso psicologico e sociale.
Una delle prime leggi
che ha valorizzato in tal senso il ruolo del padre accanto a quello
della madre è stata la legge 29 luglio 1975 n.405 “Istituzione dei
consultori familiari”, il cui art. 1 alla lettera a) così recita:
“L’assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità
ed alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della
famiglia, anche in ordine alla problematica minorile”. Una maternità ed
una paternità responsabile (da notare che la legge usa l’aggettivo al
singolare, proprio per sottolineare che la responsabilità è comune) non
considera solo il “tu”, il figlio che avrà o ha dinanzi, ma comporta il
riconoscimento del “terzo”, cioè di ogni altro membro della società,
familiare prima ed extrafamiliare poi, di cui si deve tener e a cui dar
conto con la funzione educativa (responsabilità endofamiliare ed
esofamiliare). Tra padre e madre non vi deve essere separazione di
ruoli, ma definizione dei ruoli, in altre parole padre e madre devono
essere portatori delle proprie caratteristiche, anche del sistema
familiare d’origine (S.F.O.), per un’educazione completa. Purtroppo si
sta assistendo ad una confusione o sovrapposizione di ruoli per cui si
parla di matrizzazione dei padri o patrizzazione delle madri,
precisando che non è “mammo” chi aiuta nelle faccende domestiche, ma
chi si relaziona al figlio in maniera materna e quindi protettiva (o
iper). La genitorialità (proprio perché tale) richiede entrambi i
ruoli, al fine di garantire un armonioso rapporto dei bambini con chi
ha dato loro la vita [4], anche ai fini di un’adeguata educazione sessuale.
A
ragione si parla sempre più insistentemente ed opportunamente di
bigenitorialità o meglio ancora di cogenitorialità, che non deve essere
rivendicata dai padri solo quando è negata in caso di separazione o
divorzio (in cui frequentemente si verifica il cosiddetto mobbing
genitoriale).
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Autore:
Margherita Marzario, docente,
laureata con lode in giurisprudenza e perfezionata in legislazione
minorile presso l'Università degli Studi di Bari. Già
operatrice socio-culturale a titolo di volontariato, cultrice
di scienze umane, collabora con le riviste giuridiche online
Filodiritto e Diritto&Diritti.
Note:
[1]
Durante
la presentazione del suo libro Stop ai bulli. La violenza giovanile
e le responsabilità dei padri (Mondadori, 2008), a Matera
il 17 gennaio 2009.
[2] La
PAS, in breve, può essere definita come il comportamento
di uno o più figli che nella “spola” del conflitto intergenitoriale
diventa ipercritico e denigratore nei confronti di uno dei genitori
perché l’altro lo ha influenzato in questo verso.
[3] Uno dei tanti che si è ritrovato a fare da padre a suo padre immaturo, come traspare nel romanzo successivo Lui che ti tradiva (Mondadori, 2006).
[4] Così pure la prof.ssa Maria Rita Parsi, altresì promotrice della Fondazione Movimento Bambino.
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