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STUDI E RIFLESSIONI

 

 

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Educazione alla genitorialità: “istruzioni per l’uso” leggendo tra le righe di alcuni testi letterari
prima parte

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di Margherita Marzario

 

Abstract: L’Autrice, prendendo spunto da alcune opere letterarie, traccia i profili rilevanti della genitorialità, considerando anche i suoi risvolti di carattere giuridico.

In un periodo in cui tutto è in crisi (si spera in senso etimologico di giudizio e di scelta), la famiglia non ne è rimasta immune; per questo si parla sempre più spesso di sostegno alla genitorialità e si organizzano convegni e corsi sulla materia. La genitorialità, intesa distintamente come maternità e paternità, è stata in ogni tempo oggetto di riflessione nella letteratura, soprattutto in termini negativi sin dalla mitologia greca (un esempio per tutti è il personaggio Medea, da cui si è ricavata l’espressione “sindrome di Medea”, usata in criminologia e psicologia criminale). Sarebbe, invece, interessante svolgere una lettura sinottica di opere di matrice culturale diversa per cogliere indicazioni costruttive anche sotto il profilo giuridico.

La genitorialità: scelta consapevole e corresponsabile
Celebre il brano de “Il Profeta” (1923) dello scrittore d'origine libanese Gibran Kahlil Gibran: “I vostri figli non sono i vostri figli. Sono i figli e le figlie della brama che la Vita ha in sé. Essi non provengono da voi, ma per tramite vostro, e benché stiano con voi non vi appartengono.” Altrettanto esemplificativa l’immagine tratteggiata da don Antonio Mazzi prima
: “I figli non sono piantine da tenere nei vasi in casa, ma alberi da piantare davanti casa.”
Essere genitori non deve significare avere dei figli come una proprietà (da cui parte anche la concezione sbagliata di diritto ad avere un figlio ad ogni costo in caso d'infertilità) tanto che si dovrebbe evitare di adoperare gli aggettivi possessivi (con un senso d'appartenenza; non a caso il nostro legislatore non usa aggettivi quando si riferisce al rapporto genitori-figli). Essere genitori significa dare la vita ai figli ed anche il codice della vita mediante l’educazione e l’istruzione, che sono e restano i compiti fondamentali della famiglia. E’ questo il nucleo della genitorialità (ormai vecchio neologismo) che indica proprio la relazione genitori - figli; è questo il vero significato di genitorialità che non s’identifica (o non solo) con geneticità o generatività ma con generosità (dal latino gens, complesso di più famiglie o popolo).
Il succitato brano di Gibran dovrebbe indurre, come già più volte auspicato, il nostro legislatore ad abbandonare il concetto e la categoria di potestà dei genitori, di memoria romanistica, per seguire l’esempio di altri ordinamenti europei e di quello comunitario in cui si parla di “responsabilità”.
La legge 19 maggio 1975 n.151 di riforma del diritto di famiglia ha convertito la patria potestà in potestà dei genitori, ma non ha abbandonato del tutto una prospettiva patriarcale. Per esempio si veda l’art. 316 comma 4 in cui ci si riferisce solo al padre; oppure negli artt. 348 e 350 compariva ancora la locuzione patria potestà, sostituita poi nel 1981 con potestà dei genitori. Si noti che nel codice civile ci si riferisce ai “diritti del minore” in senso ampio solo nel campo patrimoniale (art. 323). E comunque si parla ancora di patria potestà nel linguaggio comune e addirittura in alcune sentenze.
La novella legislativa del ’75 ha introdotto timidamente il concetto di responsabilità solo nell’art. 279 del codice civile a proposito dei figli naturali non riconoscibili. Altre espressioni più confacenti sono state usate in leggi speciali e purtroppo il nostro legislatore non ha saputo cogliere l’occasione per rivedere il contenuto della genitorialità nemmeno nella legge 8 febbraio 2006 n.54. Quest’ultima legge, pur novellando interamente l’art. 155 del codice civile, ne ha lasciato intatta l’infelice rubrica “Provvedimenti riguardo i figli” (anziché intitolarlo “Diritti dei figli”, come situazione giuridica attiva corrispondente ai doveri verso i genitori, di cui all’art. 315) e non ha accolto la proposta di prevedere un risarcimento danni per i figli in caso di gravi inadempienze da parte dei genitori o di atti che comunque arrechino pregiudizio ai minori durante l’affidamento (com'era previsto nella cosiddetta proposta Tarditi n.66 del 2001 della XIV legislatura). Apprezzabile, però, nel nuovo testo dell’art. 155 è l’espressione “potestà genitoriale” ontologicamente diversa dalla consueta “potestà dei genitori”, nel senso che la potestà non è una sfera che appartiene ai genitori in qualità di singoli ma afferisce alla genitorialità in quanto relazione con altri soggetti (quella genitorialità espressamente prevista in altre proposte prima dell’emanazione della suddetta legge n.54).
Tutto ciò dovrebbe mettere in guardia i genitori che attraversano una crisi di coppia a non tenere quegli atteggiamenti negativi che causano nei figli la P.A.S. (Parental Alienation Syndrome, sindrome di alienazione genitoriale)
[2] o altri disturbi, quali quelli del comportamento alimentare, in continuo aumento anche in età infantile. I genitori non devono dimenticare che sono i primi responsabili della salute e educatori alla salute (a cominciare da quella mentale) dei figli, anche in caso di separazione, come ricorda il novellato testo dell’art. 155 comma 3 del codice civile.
Inoltre l’appartenenza dei figli alla Vita, di cui scrive Gibran, suffraga la genitorialità sociale, categoria mutuata, come quella della proximité, dalla dottrina francese (parenté sociale: les ressources de la communauté pour soutenir les parents, la paternalité).

Sulla paternità
Dopo oltre mezzo secolo dal capolavoro di Gibran, nel romanzo dedicato alla madre “Tu che mi ascolti” (2004) di Alberto Bevilacqua
[3]  è adombrata la paternità, da quella indesiderata a quella evitata (oggi, anche a causa della precarietà lavorativa): “In me si era fatto ossessivo il pensiero che non ero padre, traumi e contagi materni mi avevano impedito di esserlo. Ne era nata una poesia. Fra le mie che considero più belle. L’avevo dedicata al figlio che non avevo avuto… La tenevo in vista sul mio tavolo di lavoro. Andavo a rileggerla per provarne una pietà tutta mia, per farmi del male. Un giorno, il foglio con la poesia scomparve. Quei versi a cui avevo dato il titolo Figlio evitato”. Quella paternità tanto contesa, soprattutto se naturale, a cui è dedicato l’art. 30 comma 4 della Costituzione dove si parla di “ricerca della paternità” non solo nel senso civilistico di riconoscimento, ma soprattutto nel senso psicologico e sociale.
Una delle prime leggi che ha valorizzato in tal senso il ruolo del padre accanto a quello della madre è stata la legge 29 luglio 1975 n.405 “Istituzione dei consultori familiari”, il cui art. 1 alla lettera a) così recita: “L’assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile”. Una maternità ed una paternità responsabile (da notare che la legge usa l’aggettivo al singolare, proprio per sottolineare che la responsabilità è comune) non considera solo il “tu”, il figlio che avrà o ha dinanzi, ma comporta il riconoscimento del “terzo”, cioè di ogni altro membro della società, familiare prima ed extrafamiliare poi, di cui si deve tener e a cui dar conto con la funzione educativa (responsabilità endofamiliare ed esofamiliare). Tra padre e madre non vi deve essere separazione di ruoli, ma definizione dei ruoli, in altre parole padre e madre devono essere portatori delle proprie caratteristiche, anche del sistema familiare d’origine (S.F.O.), per un’educazione completa. Purtroppo si sta assistendo ad una confusione o sovrapposizione di ruoli per cui si parla di matrizzazione dei padri o patrizzazione delle madri, precisando che non è “mammo” chi aiuta nelle faccende domestiche, ma chi si relaziona al figlio in maniera materna e quindi protettiva (o iper). La genitorialità (proprio perché tale) richiede entrambi i ruoli, al fine di garantire un armonioso rapporto dei bambini con chi ha dato loro la vita
[4], anche ai fini di un’adeguata educazione sessuale.
A ragione si parla sempre più insistentemente ed opportunamente di bigenitorialità o meglio ancora di cogenitorialità, che non deve essere rivendicata dai padri solo quando è negata in caso di separazione o divorzio (in cui frequentemente si verifica il cosiddetto mobbing genitoriale).

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Autore: Margherita Marzario, docente, laureata con lode in giurisprudenza e perfezionata in legislazione minorile presso l'Università degli Studi di Bari. Già operatrice socio-culturale a titolo di volontariato, cultrice di scienze umane, collabora con le riviste giuridiche online Filodiritto e Diritto&Diritti.

Note:
[1] Durante la presentazione del suo libro Stop ai bulli. La violenza giovanile e le responsabilità dei padri (Mondadori, 2008), a Matera il 17 gennaio 2009.
[2]
La PAS, in breve, può essere definita come il comportamento di uno o più figli che nella “spola” del conflitto intergenitoriale diventa ipercritico e denigratore nei confronti di uno dei genitori perché l’altro lo ha influenzato in questo verso.
[3] 
Uno dei tanti che si è ritrovato a fare da padre a suo padre immaturo, come traspare nel romanzo successivo Lui che ti tradiva (Mondadori, 2006).
[4] Così pure la prof.ssa Maria Rita Parsi, altresì promotrice della Fondazione Movimento Bambino.

copyright © Educare.it - Anno IX, Numero 9, Agosto 2009


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