| Abstract:
In una società in cui si fa sempre più crescente la
necessità della diffusione della cosiddetta cultura della
mediazione, tanto che si auspica la sua introduzione anche nei Piani
di offerta formativa (P.O.F.) delle scuole, l'Autrice esamina i
parallelismi tra la mediazione familiare e la mediazione penale
parlandone in termini di "omeomorfismo".
1.
La mediazione e l’omeomorfismo
Col dilagare della conflittualità nella nostra società
si fa sempre più crescente l’esigenza e la diffusione
della cosiddetta cultura della mediazione e dei vari tipi di mediazione
(dalla mediazione aziendale a quella territoriale). Quelle più
note, e forse più necessarie, sono la mediazione familiare
e la mediazione penale, che possono essere considerate omeomorfe.
Omeomorfismo significa che le due nozioni giocano ruoli equivalenti,
che assolvono equivalenti funzioni all'interno dei loro rispettivi
sistemi. Omeomorfismo è uno dei tanti concetti mutuati dalle
scienze fisiche o chimiche (come omeostasi, resilienza, equilibrio),
introdotto per la prima volta nelle scienze umane proprio nella
teoria della mediazione [1]
ed in questo contesto assimilabile a quello filosofico di “parallele
convergenti” coniato da Aldo Moro.
2.
Le relazioni omeomorfiche
Numerose sono le correlazioni omeomorfiche tra la mediazione familiare
e quella penale giacché entrambe:
-
Trovano un suggello in Raccomandazioni del Comitato dei ministri
del Consiglio d'Europa, la mediazione familiare nella R (98)1
e la mediazione penale nella R (99)19 che fa espresso riferimento
alla Recommandation relativa alla mediazione familiare.
-
Realizzano una "visione privatistica" della giustizia,
"l'umanizzazione" del sistema della giustizia, nel senso
di una giustizia partecipata e condivisa dalle parti, assicurano
cioè un incremento del consenso sociale intorno all'amministrazione
della giustizia (basti pensare per es. alla soddisfazione totale
o parziale delle aspettative e delle esigenze della vittima del
reato nella mediazione penale). Si realizza una giustizia partecipata
e condivisa perché, mentre nelle aule giudiziarie vi è
l’esposizione dei fatti, la mediazione si basa sulla comunicazione
intesa etimologicamente come “rendere comune un peso”,
su cui è stato posto l’accento tanto nella R (98)1
quanto nella R (99)19 (nel Preambolo di quest’ultima si
legge: “Reconnaissant l'intérêt légitime
des victimes à faire entendre davantage leur voix s'agissant
des conséquences de leur victimisation, à communiquer
avec le délinquant et à obtenir des excuses et une
réparation”).
-
Richiedono l'intervento (ante o post o in itinere) del giudice.
-
Concretizzano un incontro tra i vari saperi, in modo particolare
tra quello psicologico e quello giuridico, svolgendo così
anche una mediazione tra i rappresentanti delle diverse discipline
tra cui esiste spesso una "conflittualità mimetica".
-
Tendono ad arginare la stigmatizzazione sociale, o semplicemente
la disistima sociale (che non si ha soltanto contro i delinquenti,
minorenni e non, ma anche verso i figli di separati o divorziati,
infatti spesso nel caso di un comportamento anomalo o di un fallimento
scolastico o altro da parte di un ragazzo con i genitori separati
o divorziati, gli adulti anziché impegnarsi nei suoi confronti
lo giustificano dicendo "tanto è figlio di separati")
e a promuovere invece il coinvolgimento della comunità
circostante (per es. con la messa a disposizione di locali ove
creare centri di mediazione). A tale proposito nella Raccomandazione
R (98)1 sulla mediazione familiare si parla di programmi di informazione
per il pubblico, mentre nella Raccomandazione R (99)19 sulla mediazione
penale si dice espressamente “impliquer la communauté”.
-
Svolgono un'azione preventiva: la mediazione penale previene la
recidiva, quella familiare la commissione di reati consumati in
famiglia di cui i mezzi di informazione segnalano il numero crescente.
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Sono conseguenza diretta di un processo di razionalizzazione e
secolarizzazione del diritto che porta verso il cosiddetto "diritto
mite" o "diritto del post - moderno", ossia verso
un pensare in termini di “codice affettivo” (espressione
alquanto efficace usata in una proposta di legge del 1999) ma
prima e fuori del codice del diritto. In realtà la mediazione,
sotto qualsiasi veste, contribuisce al ripristino della vera natura
del diritto, che deriva dal latino iungo (congiungere) e che non
sempre è coltivata da legislatori e giuristi.
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Note:
[1] Brutti Carlo e Rita (a
cura di), Mediazione, conciliazione, riparazione (Ed.Giappichelli
1999)
Autore:
Margherita Marzario, docente, laureata con lode
in giurisprudenza e perfezionata in legislazione minorile presso
l'Università degli Studi di Bari. Già operatrice socio-culturale
a titolo di volontariato, cultrice di scienze umane, collabora con
le riviste giuridiche online Filodiritto e Diritto&Diritti.
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