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Doppia pena per i detenuti disabili

Che le carceri italiane non siano proprio accoglienti è un dato ormai assodato. Figuriamoci, dunque, in quali condizioni è costretto a vivere un detenuto disabile. Una dura, spesso taciuta, realtà che può essere compresa attraverso la storia di Nicola Cara-Damiani.

Portatore di handicap, recluso presso l’istituto penitenziario di Parma che, dopo anni di sofferenze, ha deciso di fare ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che all’inizio del 2012 ha condannato l’Italia per aver sottoposto il ricorrente a un trattamento “inumano e degradante”.

Quali i fatti? Cara-Damiani, era in carcere nonostante la sua condizione di disabile e l’impossibilità di ricevere cure adeguate all’interno della struttura penitenziaria. Il 65enne di origini baresi, infatti, data la paralisi delle gambe, era impossibilitato a muoversi agevolmente in sedia a rotelle a causa della presenza di barriere architettoniche nel carcere. La Corte ha inoltre ribadito il principio secondo cui gli Stati hanno l’obbligo di assicurare che “tutti i carcerati siano detenuti in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana” e, avendo riguardo alle esigenze della detenzione, di garantire che “la salute dei carcerati sia salvaguardata in maniera adeguata”.

Per le persone disabili che scontano delle pene in carcere la situazione detentiva è drammatica, la disponibilità di spazi e strutture di indispensabile importanza per le loro estreme condizioni è purtroppo spesso negata. Si pensi cosa può significare per un diversamente abile con problemi motori destreggiarsi nei bagni alla turca di cui sono dotate molte carceri, o i disagi che può provocare, a sé stesso e ai propri compagni, chi è costretto a muoversi su una sedia a rotelle negli angusti spazi di celle sovraffollate. La malattia e la disabilità non sono incompatibili con il carcere. In Italia, infatti, non esiste una normativa specifica che riguardi la situazione dei detenuti disabili, ma esiste solo un riferimento normativo dato dall’articolo 47 ter dell’Ordinamento Penitenziario, relativo alla detenzione domiciliare, che al comma 3 stabilisce che “la pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell’arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali”.

“Dallo stato delle carceri si misura il livello di civiltà di un Paese – aveva affermato a Catania il ministro Paola Severino durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2012 – e anche per chi si è macchiato di delitti gravissimi, come quelli legati alla criminalità organizzata, l’espiazione della pena e la custodia cautelare in carcere devono rappresentare il simbolo, lo strumento, attraverso il quale si riafferma il principio che lo Stato non ripaga mai con la vendetta, ma vince con le armi del diritto e dell’applicazione scrupolosa delle regole della legge”. Parole assolutamente condivisibili che dovrebbero portare lo Stato a riflettere maggiormente sulla doppia pena, fisica e detentiva, che i disabili carcerati devono sopportare, nella speranza che si arrivi presto a trattamenti più attenti ai bisogni dell’essere umano.

Fonte: West, 25/05/2012