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La famiglia nella legge istitutiva degli asili-nido - Terza parte

L'asilo della famiglia

Parafrasando questa legge e assimilando la famiglia all'asilo-nido, si potrebbe dire che la famiglia costituisce un servizio sociale di interesse pubblico che ha lo scopo di provvedere alla temporanea custodia dei bambini e di garantire l'assistenza sanitaria e psicopedagogica del bambino. La famiglia costituisce un servizio di interesse pubblico, soprattutto per i compiti di educazione e di istruzione, e non semplicemente un luogo d'affetti come è intesa oggi in cui si assiste sempre di più all'individualismo della famiglia e nella famiglia. La famiglia è etimologicamente e ontologicamente un "servizio", infatti deriva dal latino "famul" o "famulus", cioè servitore che a sua volta deriva dall'osco "faama", cioè casa, origine che avvalora l'inviolabilità (come nel significato etimologico di "asilo") e la domesticità (nel senso di sfera domestica contrapposta alla crescente violenza domestica ed extradomestica) dell'infanzia e quindi l'assimilazione della famiglia all'asilo-nido.

"Temporanea custodia" per rammentare che i figli non sono né oggetto di proprietà né di desiderio. Anzi l'uso dell'aggettivo "sociale" per tre volte nella legge, deve far riflettere che l'asilo-nido contribuisce alla socialità della famiglia e dei bambini, pure nel senso che i bambini sono essi stessi una risorsa da condividere.

"Assistenza" - nel senso di essere presente a un atto per vedere e udire, oppure star presso ad alcuno per aiutarlo, soccorrerlo o altrimenti giovargli - che i genitori devono assicurare ai figli perché costoro hanno bisogno della presenza dei genitori (e non della televisione baby-sitter) e in particolare di assistenza psicopedagogica perché chi meglio dei genitori li può conoscere e educare. L'assistenza ai bambini è il riflesso di quell'assistenza morale e materiale dovuta tra i coniugi (art. 143 cod. civ.).

La famiglia si deve riappropriare del suo essere "formazione sociale ove si svolge la personalità" (art. 2 Cost.) e del suo essere "società naturale" (art. 29 comma 1 Cost.) e in special modo occorre che il padre si riappropri delle sue funzioni.

L'asilo della paternità

Se la legge istitutiva della scuola materna sembra delineare quello che dovrebbe essere il "codice materno", la legge istitutiva degli asili-nido sembra riferirsi, invece, al "codice paterno".

Infatti, all'asilo-nido spettano tre "strappi" necessari per la crescita, che una volta erano realizzati nei riti di iniziazione che spettavano al padre: la fine della condizione prenatale e neonatale, dell'allattamento e del legame esclusivo con la madre. Mentre la madre è portata a "consolare" (che implica un portare verso di sé e non un allontanare), al padre, etimologicamente "colui che protegge, dà nutrimento" (come l'asilo-nido), tocca "conciliare" (mettere insieme, rendere amico, guadagnarsi l'affetto, come nel significato e nell'essenza dell'asilo-nido), gli si chiede di conciliare i tempi per consentire alla donna lavoratrice l'adempimento della sua essenziale funzione familiare (mutuando la terminologia dell'art. 37 comma 1 Cost.), senza essere né il "padre padrone" del passato né il "mammo" di oggi, gli si chiede di conciliare "securitas" e "auctoritas" (dal latino "augere", far crescere, far avanzare), in altre parole protezione e promozione. È forse questa la spiegazione dell'art. 316 comma 4 in cui si prevede: "Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili"; unica norma in cui continua a farsi riferimento solo al padre anche dopo la riforma del diritto di famiglia.

Ognuno deve tenere a mente che "il vuoto strutturale della moderna società occidentale proviene dall'assenza del padre. In un certo senso l'affievolimento o addirittura la scomparsa di tutti gli altri ruoli parentali derivano da quella lacuna che sta al vertice della famiglia" (Eugenio Scalfari ).

 


copyright © Educare.it - Anno XII, N. 12, Novembre-Dicembre 2012