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Islam a scuola: come e perché

Il fenomeno migratorio affonda le proprie radici nella storia del continente europeo, ma è negli ultimi anni che, nel nostro Paese, esso ha subito un mutamento sia quantitativo sia qualitativo. L'aumentata richiesta dei permessi di soggiorno stabili (lavoro e motivi familiari) e l'incidenza della presenza delle donne, infatti, testimoniano come oggi il processo migratorio abbia perso il suo carattere di transitorietà e abbia interessato interi gruppi familiari, configurandosi non tanto come una immigrazione "da lavoro", quanto come un vero e proprio progetto di vita.

Tale consapevolezza porta con sé un ripensamento delle politiche di integrazione e, in particolare, del ruolo della scuola quale primo punto di approdo istituzionale sia per i minori immigrati sia per le famiglie. Alla scuola viene chiesto di gestire il disorientamento di chi arriva da un paese diverso, accogliendolo senza negare le sue radici culturali e modificando, di conseguenza, il modello educativo in senso interculturale piuttosto che secondo una logica multiculturale. La differenza non è solo terminologica, ma fa riferimento a due diversi modi di gestire l'integrazione: l'uno basato sulla conoscenza reciproca e lo scambio, l'altro, ritenuto ormai fallimentare, sulla coesistenza nel rispetto della diversità.

E' in questo contesto che si colloca il dibattito seguito alla proposta di introdurre l'insegnamento della religione islamica nelle scuole, che ha visto l'opinione pubblica divisa tra chi, difendendo l'identità nazionale, intende la religione cattolica come la massima espressione della cultura italiana e chi considera, invece, l'ora di religione islamica come un "arricchimento nel quadro della coabitazione religiosa".
Al di là delle questioni etico-politiche, ciò che va considerato è la fattibilità di una simile innovazione, in relazione al quadro giuridico italiano in materia di libertà di religione, ai contenuti dell'insegnamento ed ai soggetti che dovrebbero porre in essere le attività didattiche, tenendo anche in considerazione la valenza della religione come strumento per l'integrazione.

a) Il quadro giuridico

L'insegnamento della religione non è che espressione di un diritto fondamentale riconosciuto dal testo costituzionale e tutelato dagli articoli 1, 2, 3, 8 e 10.
E' infatti l'art.2 che attribuisce alla Repubblica (1) il compito di garantire tutti i diritti riconnessi alla dignità umana (2), mentre l'illegittimità di trattamenti discriminatori è sancita dal disposto dell'art. 3 che garantisce l'uguaglianza tra individui come diritto inderogabile da parte del legislatore ordinario. Il disposto dell'art.3, combinato con gli articoli 2 e 10 della Costituzione determina l'estensione dell'uguaglianza anche agli stranieri, con l'obbligo di conformità ai trattati internazionali. Analoga apertura è riscontrabile nei confronti della libertà di religione, il cui esercizio è demandato, dall'art. 8, alla stipula di intese tra rappresentanze e Stato, senza ulteriori precisazioni circa i requisiti per il riconoscimento di "confessione".

Innanzitutto occorre tener presente la volontà della comunità musulmana che, a differenza degli altri immigrati, è quella di attuare il proprio inserimento non tanto in maniera individuale, bensì ponendo l'attenzione sulla dimensione collettiva, attraverso il riconoscimento della propria identità religiosa nella sfera pubblica (3). A rilevare, in tal senso, è la rappresentatività delle organizzazioni che propongono le intese, ciascuna delle quali si definisce interlocutrice ufficiale, pur presentando matrici ideologiche molto diverse che vanno da posizioni moderate, aperte al cambiamento e al confronto ad altre più conservatrici che, pur rapportandosi con la modernità, assumono atteggiamenti fondamentalisti di rifiuto. Ciò comporta un'attenta analisi e valutazione delle richieste, dal momento che la stipula di un'intesa farà prevalere solo un tipo di interpretazione dell'Islam, con conseguenze sull'integrazione dell'intera comunità (4).

L'assenza di un'intesa, tuttavia, non necessariamente pregiudica l'insegnamento della religione islamica, dal momento che esistono delle norme che regolano, in via generica, i rapporti tra lo Stato e le confessioni non cattoliche. Si tratta di norme risalenti all'epoca antecedente alla promulgazione del testo costituzionale, tutt'oggi in vigore nelle parti che non contrastano con esso (5). Esiste, quindi, la possibilità, a determinate condizioni, di insegnare nei locali scolastici religioni diverse da quella cattolica, pur se in orario non curricolare, senza prolungare quello scolastico e senza aggravare di oneri l'istituzione.

 

b) Il profilo didattico

Ipotizzare l'insegnamento della religione islamica nella scuola italiana porta con sé una prima considerazione, quella, cioè, relativa ai contenuti della nuova disciplina. In tal senso, una prima considerazione va fatta in relazione alla modalità di integrazione a cui la scuola italiana intende fare riferimento. Le Indicazioni in materia di inserimento degli alunni stranieri (6) delineano l'immagine di una scuola aperta ed accogliente, per la quale la diversità culturale costituisce un'opportunità di conoscenza reciproca e di scambio. L'attività educativa, quindi, sembra configurarsi non tanto come ispirata all'idea della giustapposizione di culture, come avviene nel modello multiculturale, quanto come occasione di comprensione reciproca ai fini di una convivenza responsabile. Insegnare religione, in quest'ottica vuol dire prescindere dalle specificità del fatto religioso, cattolico o islamico, che potrebbe essere lasciato alla catechesi della comunità di riferimento, e concentrare l'attenzione alla filosofia di vita alla base di ciascuna religione o alla sua storia.
Tutto ciò vuol dire anche cercare attraverso la religione uno spazio di continuità tra due mondi molto diversi, Occidente e Islam, su cui costruire l'integrazione.

Se, invece, si guarda all'ora di religione secondo l'ottica tradizionale, non poche sono le difficoltà legate non solo alla stipula di un'intesa, ma anche in relazione all'assenza di una separazione tra diritto e religione, tipica della Sharia. Concetti come laicità dello Stato e del diritto o come indipendenza della cittadinanza dall'appartenenza religiosa, infatti, non trovano spazio nella cultura islamica per la quale è la religione la fonte di legittimazione della dimensione giuridica e politica. Tutto ciò rende problematica, nella logica di un'integrazione che rispetti la cultura di appartenenza, l'individuazione di uno spazio comune, soprattutto per quelle previsioni in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento. Inoltre, viene spontaneo chiedersi quali potrebbero essere i contenuti trasmessi dall'insegnante di religione islamica in materia di libertà personale, di rapporti tra coniugi, di educazione della prole se si tiene presente l'inesistenza, nella cultura islamica, del principio di parità tra i sessi. Le proposte dell' U.CO.I.I. (7) e del Co.re.is. (8), ad esempio, contemplano il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito islamico, mentre l'Ami (9) e l'U.CO.I.I. chiedono la facoltà di sciogliere i matrimoni religiosi senza alcun effetto o rilevanza civile secondo la legge e la tradizione islamica. Se si considera, inoltre, l'esistenza di diverse matrici, la situazione appare tutt'altro che semplice: cosa potrebbe insegnare un docente affiliato ad un'organizzazione fondamentalista?

L'introduzione dell'insegnamento della religione islamica pone un altro problema, quello, cioè, del "chi" dovrà concretamente porre in essere le attività didattiche. I docenti di religione cattolica seguono, in Italia, uno specifico iter formativo e fanno capo ad un unico organismo che è la CEI. Se l'ottica è quella di una società laica e pluralista, anche l'insegnamento della religione islamica non dovrebbe essere affidato ad un imam e si dovrebbe creare del personale specializzato. Data la pluralità di organizzazioni islamiche, a quale si dovrebbe fare riferimento?

La questione è stata già da tempo affrontata da altri Paesi dell'Unione Europea dove l'insegnamento coranico è impartito nelle scuole pubbliche in maniera facoltativa, come avviene in Germania, Belgio e Spagna, oppure sotto forma di insegnamento obbligatorio, come nel caso della Gran Bretagna, patria del multiculturalismo, dove, dal 1994 esiste lo studio di ben sei religioni: Cristianesimo, Islamismo, Giudaismo, Buddismo, Induismo e Sikkismo.
In questi paesi l'assunzione del personale è disciplinata sulla base di accordi con alcuni Stati islamici i quali provvedono ad inviare gli insegnanti già formati. Ciò avviene in Germania dove a mandare il personale è il Ministero turco degli affari religiosi, con cui gran parte dei Lander ha sottoscritto accordi, ma anche in Belgio dove gli insegnanti sono proposti, oltre che dalla Turchia, dal Marocco o dall'Arabia Saudita e sono stipendiati dallo Stato. Anche la Spagna nel 1980 ha stipulato un Accordo di cooperazione culturale con il Regno del Marocco (10) in base al quale, oltre a stabilire le basi del programma di insegnamento degli alunni marocchini inseriti nel sistema formativo spagnolo, è previsto l'inserimento di insegnanti provenienti dal Marocco. Dal novembre 1992, inoltre, in base ad un accordo concluso con la Comunità islamica spagnola (CIE), la religione islamica ha ricevuto il riconoscimento da parte del governo spagnolo e, quindi, può essere insegnata nelle scuole pubbliche pur mantenendo il carattere della non obbligatorietà. Il salto di qualità è stato possibile grazie ad una norma che ha imposto alle organizzazioni islamiche di unirsi in un unico organismo per dare luogo ad un referente ufficiale.

Un altro aspetto da considerare, in virtù di quella mancata distinzione tra sfera laica e sfera religiosa che, come abbiamo detto, caratterizza la sharia, è l'esistenza di tutta una serie di abitudini che affondano le radici nei precetti religiosi. L'eventuale esistenza di intese o di accordi, posta a presupposto per l'insegnamento della religione, avrebbe come conseguenza il riconoscimento, ad esempio, del diritto al venerdì festivo, come richiesto dall'UCOII, oppure del mese di digiuno diurno (ramadan) per il quale il Co.re.is. (art.22) ha proposto di terminare la scuola un'ora prima per permettere ai ragazzi di partecipare al pasto rituale che interrompe, ogni giorno, il digiuno.
Non sono, queste, questioni che esulano la problematica qui affrontata, in quanto, a nostro avviso, sarebbe un non senso permettere agli studenti di usufruire dell'insegnamento religioso ignorandone, al tempo stesso, le peculiarità. Sebbene si tratti di aspetti "tangenziali", non se ne possono ignorare le ripercussioni sul piano organizzativo, come la rimodulazione dell'orario didattico settimanale e la predisposizione di ambienti e strategie per il recupero degli apprendimenti.