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L'inserimento scolastico degli alunni stranieri. Lo sfondo culturale e giuridico

La scuola italiana, negli ultimi anni, è stata interessata in modo significativo dal fenomeno migratorio. La stabilizzazione delle famiglie immigrate sul territorio nazionale ha visto l’arrivo di molti bambini e ragazzi che, per ricongiungimento familiare, si trovano a vivere in un nuovo mondo, in una nuova scuola, in una nuova società, e a volte anche in una nuova famiglia, in quanto i rapporti con almeno uno dei genitori sono stati per alcuni anni saltuari e lontani.

L’arrivo dei "bambini della nostalgia"(1) ha prodotto e produce nella scuola nuove richieste, di attenzione, di flessibilità, di riflessione sulle diversità e sul diritto di ogni bambino ad essere istruito, cresciuto, educato perché si sviluppino in lui tutte le potenzialità umane di cui è unico e irripetibile portatore.

Gli articoli che proponiamo guardano all’inserimento scolastico dei bambini stranieri in un’ottica globale di istruzione ed educazione, di sviluppo cognitivo, affettivo e sociale del minore, che chiamano in campo non solo la scuola ma anche altre istituzioni ed enti del territorio, riconoscendo alla famiglia centralità e responsabilità primarie sul processo di crescita del bambino.

In questo primo articolo tratteremo in particolare il quadro culturale e giuridico che fa da sfondo all’inserimento scolastico del minore straniero, sottolineando il concetto di tutela dei minori, per quanto riguarda specificamente il diritto all’istruzione.

In un secondo momento proporremo le buone pratiche per passare dall’accoglienza al percorso di inserimento dell’alunno straniero ed infine vedremo come la scuola possa diventare spazio di mediazione interculturale.


Lo sfondo culturale e giuridico

Parlare di sfondo permette da un lato di richiamare le coordinate culturali e giuridiche all’interno delle quali collochiamo il tema e dall’altro consente di evidenziare le possibili interazioni tra le diverse istituzioni chiamate in causa dall’inserimento scolastico degli alunni stranieri a partire dagli strumenti normativi attualmente a disposizione.

Le Dichiarazioni internazionali

Dal dopoguerra ad oggi si è andata specificando un’idea di protezione dell’infanzia che si articola in diversi aspetti che vanno dalla tutela della salute fisica e psichica, alla promozione umana del bambino in quanto persona e in quanto essere sociale, con un esplicito indirizzo interculturale (si parla di tolleranza, amicizia, pace tra i popoli) sanzionando le discriminazioni di ogni genere.

Già a partire dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948, il diritto all’istruzione viene individuato come diritto fondamentale della persona che sta alla base della positiva convivenza sociale, e in quanto tale, patrimonio comune, individuando nei genitori i primi tutori di questo diritto:

Art. 26:
"1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia tra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle nazioni Unite per il mantenimento della pace.

3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli."

Nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo (ONU, New York 1959)(2) proprio il diritto all’istruzione viene riconosciuto e tutelato come fondamentale, e accanto a questo si richiama il diritto del bambino ad una positiva socializzazione, indicando nei genitori i responsabili dell’educazione e dell’orientamento del bambino.

Il Principio settimo della Dichiarazione dei diritti del fanciullo enuncia a questo proposito:
"Il fanciullo ha diritto a un’educazione, che, almeno a livello elementare, deve essere gratuita e obbligatoria. Egli ha diritto a godere di un’educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli consenta, in una situazione di eguaglianza di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale, e di divenire un membro utile alla società.

Il superiore interesse del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui suoi genitori.

Il fanciullo deve avere tutte le possibilità di dedicarsi a giuochi e ad attività ricreative che devono essere orientate a fini educativi; la società e i poteri pubblici devono fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto."

Queste dichiarazioni sono alla base degli aspetti culturali relativi alla tutela dei minori, e tra essi al diritto all’istruzione così come sono stati tradotti dal legislatore a partire dalla Costituzione Italiana fino alle normative di settore (Pubblica Istruzione, Sanità, Enti Locali), e possono certamente contribuire ad orientare la prassi dell’inserimento scolastico (e sociale) dei bambini stranieri (e delle loro famiglie).

In questo lavoro tenteremo di mettere in relazione le diverse fonti, componendo un quadro che, come si è detto è giuridico ma anche culturale, che rispecchia cioè la considerazione che la nostra società in generale ha del valore dell’istruzione nel processo di crescita dei bambini.

 

La normativa italiana

Le leggi vigenti impegnano tutte le istituzioni ad operare in modo sinergico per favorire l’inserimento dei bambini stranieri nella scuola, nelle attività socio educative e ludiche del territorio

In primo luogo la Costituzione italiana, coerentemente con le direttive internazionali, all’interno di un quadro più generale di tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, di riconoscimento della dignità sociale senza distinzione di condizioni, e con un preciso impegno dello stato alla rimozione degli ostacoli alla libertà, all’uguaglianza, allo sviluppo della persona umana (3), riconosce come fondamentale il diritto allo studio e all’istruzione e sancisce il diritto alla scuola per "tutti":

L'Art. 34 recita: "La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso."

Tutta la normativa (da quella sull’immigrazione a quella specificamente scolastica) considera il bambino straniero in quanto bambino, e come tale soggetto di diritti e tutele a parità dei bambini italiani. Per quanto riguarda nello specifico l’accesso all’istruzione, l’attuale legge sull’immigrazione (D.Lgs. n.286/98 Testo Unico) all’art. 38 dichiara:

"1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico: ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

2. L’effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali anche mediante l’attivazione di appositi corsi ed iniziative per l’apprendimento della lingua italiana.

3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza;a tale fine promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d’origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni".

L’estensione dell’obbligo scolastico (precedentemente trattato soltanto in quanto diritto) è un importante passo avanti nella tutela dei minori stranieri, titolari qui anche del diritto ad una positiva socializzazione e tutelati e sostenuti dallo Stato.

Altri elementi di rilievo sono

  • l’importanza attribuita alla dimensione interculturale espressa nei concetti ricorrenti di "accoglienza", "differenza", "scambio" "tolleranza"
  • la sottolineatura della reciprocità (degli scambi interculturali come del rispetto delle lingue e culture)
  • la territorialità nell’individuazione dei bisogni di integrazione della comunità locale
  • la programmazione integrata a vari livelli attraverso il coinvolgimento degli Enti Locali.

Quest’ultimo aspetto è fondamentale nella considerazione di un nuovo concetto di integrazione che non vede più il movimento di omologazione/assimilazione del soggetto nei confronti di una maggioranza, ma un movimento di reciproco influenzamento tra individui riconosciuti differenti e in quanto tali risorsa per la comunità. A questo concetto di integrazione del sistema deve rispondere una capacità progettuale che integri l’azione delle diverse istituzioni e soggetti sociali interessati al cambiamento, così come auspicato dalle diverse fonti normative che andiamo a considerare.