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L'inserimento scolastico degli alunni stranieri. Lo sfondo culturale e giuridico

La scuola italiana, negli ultimi anni, è stata interessata in modo significativo dal fenomeno migratorio. La stabilizzazione delle famiglie immigrate sul territorio nazionale ha visto l’arrivo di molti bambini e ragazzi che, per ricongiungimento familiare, si trovano a vivere in un nuovo mondo, in una nuova scuola, in una nuova società, e a volte anche in una nuova famiglia, in quanto i rapporti con almeno uno dei genitori sono stati per alcuni anni saltuari e lontani.

L’arrivo dei "bambini della nostalgia"(1) ha prodotto e produce nella scuola nuove richieste, di attenzione, di flessibilità, di riflessione sulle diversità e sul diritto di ogni bambino ad essere istruito, cresciuto, educato perché si sviluppino in lui tutte le potenzialità umane di cui è unico e irripetibile portatore.

Gli articoli che proponiamo guardano all’inserimento scolastico dei bambini stranieri in un’ottica globale di istruzione ed educazione, di sviluppo cognitivo, affettivo e sociale del minore, che chiamano in campo non solo la scuola ma anche altre istituzioni ed enti del territorio, riconoscendo alla famiglia centralità e responsabilità primarie sul processo di crescita del bambino.

In questo primo articolo tratteremo in particolare il quadro culturale e giuridico che fa da sfondo all’inserimento scolastico del minore straniero, sottolineando il concetto di tutela dei minori, per quanto riguarda specificamente il diritto all’istruzione.

In un secondo momento proporremo le buone pratiche per passare dall’accoglienza al percorso di inserimento dell’alunno straniero ed infine vedremo come la scuola possa diventare spazio di mediazione interculturale.


Lo sfondo culturale e giuridico

Parlare di sfondo permette da un lato di richiamare le coordinate culturali e giuridiche all’interno delle quali collochiamo il tema e dall’altro consente di evidenziare le possibili interazioni tra le diverse istituzioni chiamate in causa dall’inserimento scolastico degli alunni stranieri a partire dagli strumenti normativi attualmente a disposizione.

Le Dichiarazioni internazionali

Dal dopoguerra ad oggi si è andata specificando un’idea di protezione dell’infanzia che si articola in diversi aspetti che vanno dalla tutela della salute fisica e psichica, alla promozione umana del bambino in quanto persona e in quanto essere sociale, con un esplicito indirizzo interculturale (si parla di tolleranza, amicizia, pace tra i popoli) sanzionando le discriminazioni di ogni genere.

Già a partire dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948, il diritto all’istruzione viene individuato come diritto fondamentale della persona che sta alla base della positiva convivenza sociale, e in quanto tale, patrimonio comune, individuando nei genitori i primi tutori di questo diritto:

Art. 26:
"1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia tra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle nazioni Unite per il mantenimento della pace.

3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli."

Nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo (ONU, New York 1959)(2) proprio il diritto all’istruzione viene riconosciuto e tutelato come fondamentale, e accanto a questo si richiama il diritto del bambino ad una positiva socializzazione, indicando nei genitori i responsabili dell’educazione e dell’orientamento del bambino.

Il Principio settimo della Dichiarazione dei diritti del fanciullo enuncia a questo proposito:
"Il fanciullo ha diritto a un’educazione, che, almeno a livello elementare, deve essere gratuita e obbligatoria. Egli ha diritto a godere di un’educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli consenta, in una situazione di eguaglianza di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale, e di divenire un membro utile alla società.

Il superiore interesse del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui suoi genitori.

Il fanciullo deve avere tutte le possibilità di dedicarsi a giuochi e ad attività ricreative che devono essere orientate a fini educativi; la società e i poteri pubblici devono fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto."

Queste dichiarazioni sono alla base degli aspetti culturali relativi alla tutela dei minori, e tra essi al diritto all’istruzione così come sono stati tradotti dal legislatore a partire dalla Costituzione Italiana fino alle normative di settore (Pubblica Istruzione, Sanità, Enti Locali), e possono certamente contribuire ad orientare la prassi dell’inserimento scolastico (e sociale) dei bambini stranieri (e delle loro famiglie).

In questo lavoro tenteremo di mettere in relazione le diverse fonti, componendo un quadro che, come si è detto è giuridico ma anche culturale, che rispecchia cioè la considerazione che la nostra società in generale ha del valore dell’istruzione nel processo di crescita dei bambini.

 

La normativa italiana

Le leggi vigenti impegnano tutte le istituzioni ad operare in modo sinergico per favorire l’inserimento dei bambini stranieri nella scuola, nelle attività socio educative e ludiche del territorio

In primo luogo la Costituzione italiana, coerentemente con le direttive internazionali, all’interno di un quadro più generale di tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, di riconoscimento della dignità sociale senza distinzione di condizioni, e con un preciso impegno dello stato alla rimozione degli ostacoli alla libertà, all’uguaglianza, allo sviluppo della persona umana (3), riconosce come fondamentale il diritto allo studio e all’istruzione e sancisce il diritto alla scuola per "tutti":

L'Art. 34 recita: "La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso."

Tutta la normativa (da quella sull’immigrazione a quella specificamente scolastica) considera il bambino straniero in quanto bambino, e come tale soggetto di diritti e tutele a parità dei bambini italiani. Per quanto riguarda nello specifico l’accesso all’istruzione, l’attuale legge sull’immigrazione (D.Lgs. n.286/98 Testo Unico) all’art. 38 dichiara:

"1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico: ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

2. L’effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali anche mediante l’attivazione di appositi corsi ed iniziative per l’apprendimento della lingua italiana.

3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza;a tale fine promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d’origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni".

L’estensione dell’obbligo scolastico (precedentemente trattato soltanto in quanto diritto) è un importante passo avanti nella tutela dei minori stranieri, titolari qui anche del diritto ad una positiva socializzazione e tutelati e sostenuti dallo Stato.

Altri elementi di rilievo sono

  • l’importanza attribuita alla dimensione interculturale espressa nei concetti ricorrenti di "accoglienza", "differenza", "scambio" "tolleranza"
  • la sottolineatura della reciprocità (degli scambi interculturali come del rispetto delle lingue e culture)
  • la territorialità nell’individuazione dei bisogni di integrazione della comunità locale
  • la programmazione integrata a vari livelli attraverso il coinvolgimento degli Enti Locali.

Quest’ultimo aspetto è fondamentale nella considerazione di un nuovo concetto di integrazione che non vede più il movimento di omologazione/assimilazione del soggetto nei confronti di una maggioranza, ma un movimento di reciproco influenzamento tra individui riconosciuti differenti e in quanto tali risorsa per la comunità. A questo concetto di integrazione del sistema deve rispondere una capacità progettuale che integri l’azione delle diverse istituzioni e soggetti sociali interessati al cambiamento, così come auspicato dalle diverse fonti normative che andiamo a considerare.


 

Lo sfondo pedagogico delle Circolari del Ministero della Pubblica Istruzione

Le indicazioni del Ministero della Pubblica Istruzione non riguardano solo gli aspetti amministrativi e burocratici, ma forniscono veri e propri indirizzi educativi proponendo di leggere l’ingresso dei bambini stranieri nella scuola in termini di risorsa e di opportunità educativa. L’attenzione delle prime circolari è sicuramente centrata sugli aspetti regolativi e sull’organizzazione della scuola, ma in esse si esprime sia l’attenzione al bambino in quanto persona, sia la valenza educativa dell’incontro e del confronto con l’altro da sé per la costruzione dell’identità personale dei ragazzi e per la loro capacità di saper vivere con persone diverse.

La prima C.M. che specificamente tratta questo argomento (n. 301 del 1989) raccomanda di attivare "una serie di interventi intesi a garantire alla generalità degli immigrati l’esercizio del diritto allo studio, e a valorizzare le risorse provenienti dall’apporto di culture diverse nella prospettiva della cooperazione tra i popoli, nel pieno rispetto delle etnie di provenienza…" e "…di sollecitare gli alunni ad accettare e capire quelle peculiarità, perché ciò contribuisce a promuovere una conoscenza culturale aperta". E nella C.M. successiva (n. 205 del 1990) riguardante "La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri", si sottolinea che "gli alunni stranieri sono prima di tutto alunni: bambini e bambine, ragazzi e ragazze con le loro individualità e differenze, fra le quali l’appartenenza ad una diversa etnia si colloca come una delle variabili da prendere in considerazione, senza tuttavia escludere gli opportuni accertamenti sul piano motorio, cognitivo e socio-affettivo che sono alla base di una corretta azione programmatoria per tutti gli alunni."

E' questa attenzione primaria data dalla scuola italiana all’alunno nella sua individualità e unicità che costituisce a nostro parere uno degli aspetti peculiari delle indicazioni educative del Ministero della Pubblica Istruzione. Vi è l’attenzione a ciò che di nuovo portano gli alunni stranieri: la scuola, con il mandato di istruzione ed educazione che la società le affida, rispecchia all’interno di sé e cerca di dare risposte educative ad un mondo che è in cambiamento, e che abbisogna di nuove regole, nuove forze,nuovo pensiero, nuovi stili di vita.

Ecco che nella C.M. n. 205 del 1990 si rende esplicita la tematica dell’educazione interculturale "quale condizione strutturale della società multiculturale…. (Essa)… avvalora il significato di democrazia, considerato che la diversità culturale va pensata quale risorsa positiva per i complessi processi di crescita della società e delle persone. Pertanto l’obiettivo primario dell’educazione interculturale si delinea come promozione delle capacità di convivenza costruttiva in un tessuto culturale e sociale multiforme. Essa comporta non solo l’accettazione ed il rispetto del diverso. Ma anche il riconoscimento della sua identità culturale, nella quotidiana ricerca di dialogo, di comprensione,e di collaborazione, in una prospettiva di reciproco arricchimento (…) L’educazione interculturale valorizza le diverse culture di appartenenza… perché la pur necessaria acculturazione non può essere ancorata a pregiudizi etnocentrici. I modelli della "cultura occidentale", ad esempio, non possono essere ritenuti come valori paradigmatici e, perciò, non devono essere proposti agli alunni come fattori di conformizzazione".

Queste indicazioni sono riprese e ampliate con una riflessione che investe anche le discipline scolastiche nella C.M. n. 73 del marzo 1994, la "magna carta" dell’educazione interculturale nella scuola italiana, con un paragrafo dedicato agli alunni stranieri a scuola.

L’origine ideale di questa linee pedagogiche tracciate da queste circolari ministeriali e poi approfondite in quelle successive che il MPI ha emanato, si ritrova in movimenti che operavano nel senso dell’interculturalità (educazione alla pace e alla mondialità, educazione alla cooperazione e allo sviluppo, ecc.) a partire già dal secondo dopo guerra, e tra tutti possiamo citare il Cem Mondialità, il Cres Mani Tese, il Movimento di Cooperazione Educativa, oltre alla riflessione delle pedagogie compensative degli anni ’70 e all’Immigrant Education proposta nei Paesi del Nord Europa.

In questo ambito anche gli insegnanti sono chiamati ad aggiornare il proprio modo di porsi all’interno della scuola sia per gli aspetti didattici che educativi: il loro progetto educativo deve essere inter-culturale, cioè deve porre in atto strategie di conoscenza, scambio, relazione tra le culture, e non solo multi-culturale, che dice un approccio eminentemente descrittivo di una situazione di convivenza di persone-ragazzi di diversa provenienza.

All’interno di un quadro di scelte di indirizzo operativo il Ministero propone di lavorare in direzione interculturale, aprendo la strada al cambiamento strutturale della scuola e delle discipline stesse, sia in presenza che in assenza di alunni stranieri (4).

 

Multiculturalità

Interculturalità

Sfondo quantitativo

Un dato di fatto

Il risultato di un processo

Una spinta della storia

Impostazione oggettuale, cumulativa, enciclopedica del rapporto tra le culture

E’ sufficiente la tolleranza

Sfondo qualitativo

Una risposta educativa

Il risultato di un processo + un progetto

Una scelta intenzionale

Impostazione Interattiva, epistemica, transcognitiva del rapporto tra le culture

Oltrepassare la tolleranza (5)


 

La normativa relativa all’inserimento scolastico

In questo contesto emerge, come ultima indicazione normativa, il D.P.R n. 394 del 1999 che compendia un iter legislativo di almeno dieci anni su questo tema e dà ampie direttive, interpellando altri Ministeri per quanto di competenza (6):

Definito come "Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286", esso introduce l’importante equiparazione dei diritti-doveri in termini di istruzione dei minori stranieri, indipendentemente dalla loro posizione amministrativa, a quelli dei cittadini italiani, regolando quindi anche il loro accesso scolastico.

 

Iscrizione

  • Obbligo, non solo diritto

  • In assenza di documentazione, iscrizione con riserva ma si possono ottenere le licenze

Inserimento nella classe

Corrispondente all’età anagrafica, salvo diversa e motivata delibera del collegio docenti.

Deve tener conto di:

  • Ordinamento scolastico del Paese d’origine
  • Accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione
  • Corso di studi seguito
  • Titolo di studio
Il collegio docenti
  • Evita la costituzione di classi in cui sia dominante la presenza di alunni stranieri
  • Promuove interventi di facilitazione e integrazione
  • Adatta i programmi (programmazione individualizzata)
  • Attiva specifici interventi di insegnamento dell’italiano L2
  • Formula proposte per la comunicazione scuola-famiglia (mediatori)
Il Consiglio di Circolo e di Istituto
  • Promuove intese su progetti di accoglienza, iniziative di educazione interculturale, azioni a tutela della lingua d’origine, studio delle lingue straniere più diffuse
Le istituzioni scolastiche
  • Iniziative di educazione interculturale
  • Corsi di lingua italiana per adulti stranieri
  • Corsi per il conseguimento dei titoli di studio della scuola dell’obbligo e superiore
  • Corsi di istruzione e formazione professionale
Il Ministero della Pubblica Istruzione Direttive sull’aggiornamento:
  • disposizioni per attivare progetti nazionali e locali sull’educazione interculturale
  • attenzione alle realtà locali per favorire la migliore integrazione degli immigrati nella comunità

A livello locale le Regioni favoriscono il pieno adempimento dell’obbligo scolastico e rendono effettivo il diritto all’istruzione attraverso normative che coinvolgono direttamente gli Enti Locali nell’attivazione di servizi che promuovono l’integrazione scolastica e sociale di tutti i bambini (7).

La Normativa scolastica disegna un modello di scuola:

  • integrazionista, con l’inserimento degli alunni stranieri all’interno delle classi frequentate dagli alunni italiani;
  • interculturale, attenta al rapporto di conoscenza-scambio-reciprocità tra persone di origine diversa e propositrice di un concetto di cultura dinamico e pluriforme;
  • attenta alla valorizzazione della cultura e della lingua d’origine degli alunni stranieri.

I modelli organizzativi dell’inserimento scolastico degli alunni stranieri devono quindi rispondere a questo quadro d’insieme e a questo mandato normativo, tenendo conto delle reali possibilità ma anche delle opportunità specifiche di ogni istituzione scolastica.  


 

La scuola che cambia: il lavoro in rete e l’integrazione con il territorio

L’inserimento scolastico e sociale del ragazzo e della famiglia immigrata devono andare di pari passo, in quanto possono reciprocamente potenziarsi. La scuola è il primo punto di approdo istituzionale non solo per il ragazzo, ma spesso anche per la famiglia che per molti altri aspetti trova ostacoli di vario tipo nel rapporto con altre istituzioni.

Riconoscere la famiglia come attore capace di decidere e collaborare con la scuola nell’educazione dei figli, offrire la possibilità di una efficace e reciproca comunicazione significa restituire dignità sociale alla famiglia immigrata e pienezza istituzionale alla scuola. Due sono gli elementi fondamentali in questo processo:

  • l’attivazione della famiglia, riconosciuta titolare e tutore del diritto/dovere del bambino all’istruzione
  • la collaborazione tra scuola e territorio sulle tematiche dell’inserimento scolastico e sociale dei bambini e delle famiglie immigrate, così come auspicato nella legge sull’immigrazione (Dlgs 286/98 art.38 (8)), nelle Circolari Ministeriali della scuola (DPR 394/99 art.45 (9)), nella normative degli Enti Locali (10).

Dal canto loro le Istituzioni Scolastiche fanno riferimento a tutta una tradizione legislativa che prevede la collaborazione con Enti esterni alla scuola. La recente normativa sull’Autonomia Scolastica (DPR n. 275/99 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"), definendo all’art. 1 La natura e gli scopi dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, stabilisce che "le scuole interagiscono tra loro e con gli Enti Locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione".
L'Art. 2 recita: "l’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento".

Ogni istituzione scolastica, quindi, rispondendo alle esigenze dello specifico territorio in cui è inserita, può attuare collegamenti e accordi di rete anche per l’inserimento degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale, in modo da rendere effettivo l’esercizio del diritto allo studio e da coinvolgere nell’opera educativa tutte le famiglie (anche quelle immigrate), del parere delle quali è necessario tener conto nella determinazione dello stesso curricolo (art.8 (11)). Di rilevante importanza è a nostro parere l’affermazione della possibilità di formazione di reti di scuole per il raggiungimento delle finalità istituzionali, (art. 7, comma 1), che possono quindi attuare un piano condiviso e unitario per l’inserimento degli alunni stranieri.

Il quadro culturale e normativo che abbiamo voluto proporre come riferimento per l’inserimento degli alunni stranieri è volutamente ampio e generale, proprio per ricordarci che l’attenzione dovuta all’alunno straniero (anche non in regola con i documenti per il soggiorno) è la stessa riconosciuta a tutte le persone-bambini.
Per dare concretezza a questi principi e rendere effettiva questa attenzione, risulta fondamentale la convergenza del lavoro e degli sforzi di vari soggetti istituzionali e sociali, oltre al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo della famiglia (anche) immigrata che, a parità di diritto e di responsabilità delle famiglie autoctone, deve poter scegliere e decidere rispetto alla crescita, all’educazione e all’istruzione dei propri figli.
L’interazione e la collaborazione tra più soggetti istituzionali e civili rispetto all’esercizio del diritto allo studio dei bambini stranieri contribuisce a concretizzare una dimensione attiva della comunità educante alla quale partecipano attivamente i bambini, gli insegnanti, le famiglie, le istituzioni e la comunità civile.

 


Note

1. Si veda a questo proposito il testo di G.Favaro e T. Colombo, I bambini della nostalgia, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1993.

2. Dichiarazione revisionata nel 1989 e ratificata dallo Stato italiano con la legge 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989".

3. Art. 2: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
"Art. 3: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese."

4. "Ogni intervento che si colloca su questo piano tende così, anche in assenza di alunni stranieri e nella trattazione delle varie discipline, a prevenire il formarsi di stereotipi e pregiudizi nei confronti di persone e culture ed a superare ogni forma di visione etnocentrica, realizzando un’azione educativa che sostanzia i diritti umani attraverso la comprensione e la cooperazione fai i popoli nella comune aspirazione allo sviluppo e alla pace"Ministero della Pubblica Istruzione, C.M. n.205/1990.

5. Antonio Nanni, L’educazione interculturale oggi in Italia, ed. EMI, Brescia 1998 pag. 35.

6. C.M. n. 301/08.09.89 Ministero della Pubblica Istruzione – "Inserimento degli stranieri nella scuola dell’obbligo: promozione e coordinamento delle iniziative per l’esercizio del diritto allo studio"
C.M. n. 205/26.07.90 Ministero della Pubblica Istruzione – "La Scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri - 'educazione interculturale"
C.M. 400/91 "Iscrizione degli alunni alle scuole materne, elementari e secondarie di primo e secondo grado" richiedeva che gli alunni stranieri fossero in possesso di regolare permesso di soggiorno
Pronuncia del C.N.P.I. del 15/6/93 – "Tutela delle minoranze linguistiche"
C.M. n. 32/20.6.93 Ministero dell’Interno – "Minori privi di permesso di soggiorno"
C.M. n.8 23/3/93 Ministero della Sanità "Vaccinazioni per gli alunni stranieri"
C.M. n. 5/12.1.94 Ministero della Pubblica Istruzione – "Iscrizione alunni stranieri senza permesso di soggiorno"
C.M. n. 73/2.3.94 Ministero della Pubblica Istruzione – "Il dialogo interculturale e la convivenza democratica. L’impegno progettuale della scuola"
C.M. n. 119/6.4.95 Ministero della Pubblica Istruzione – "Iscrizione degli alunni alle scuole o istituti statali di ogni ordine e grado" dispone che l’iscrizione con riserva prevista dalla C.M. 5/94 sia sciolta positivamente con il conseguimento del titolo conclusivo di studio di scuola media di primo e di secondo grado.
C.M. n. 249/99 Ministero della Pubblica Istruzione – Finanziamento riservato nell’a.s. 1999/2000 alle scuole site in aree a forte flusso migratorio. 

7. Obbligo scolastico e per rendere effettivo il diritto all’istruzione, chiama gli Enti Locali Territoriali a promuovere e favorire interventi che vedono tra i vari obiettivi:

  • (art.2) : concorrere alla rimozione degli ostacoli di ordine economico, familiare e sociale che si oppongono all’assolvimento dell’obbligo scolastico:
  • realizzare il completo e pieno inserimento degli svantaggiati.

Tra gli interventi la cui erogazione è di competenza dei Comuni (art.10) vengono individuati all’art. 5 della stessa legge il trasporto, i servizi mensa, la fornitura dei libri di testo e di altro materiale didattico, l’attivazione di forme di assicurazione contro eventi dannosi connessi alle attività scolastiche e parascolastiche, la formazione e l’aggiornamento insegnanti. La legge individua quali destinatari di tali interventi gli alunni delle scuole istituite dallo Stato e di quelle legalmente riconosciute (art.4).
Ciò coerentemente con lo spirito della normativa, legittima gli Enti Locali nella promozione di azioni positive per l’integrazione scolastica e sociale di tutti i bambini, anche di quelli immigrati.

8. Comma 2 : "L’effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l’attivazione di appositi corsi ed iniziative per l’apprendimento della lingua italiana".

9. DPR 394/99, art. 45, comma 4: Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi i appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le regioni e gli enti locali promuovono:

  • l’accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l’attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie
  • la realizzazione di un’offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell’obbligo
  • la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell’obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore
  • la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana
  • la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l’Italia".

10. Per supportare una progettualità che a partire dalla scuola investa la comunità locale, è importante richiamare alcuni strumenti legislativi che sostengono la collaborazione tra Enti. Per la Regione Veneto citiamo la L.R. 31/85 sul diritto allo studio, la L.R. 11/2001 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", capo III, Art. 134 e 136

11. Art. 8, comma 4 DPR 275/99: si afferma che "la determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamene rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli Enti Locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione".


Autori

  • Federica Cacciavillani: Insegnante CTP Eda I° Circolo Didattico San Bonifacio, VR 
  • Sofia Di Bella: Servizio di Coordinamento Socio sanitario per Stranieri ULSS 22 Bussolengo, VR

copyright © Educare.it - Anno II, Numero 5, Aprile 2002