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L'inserimento scolastico degli alunni stranieri. Lo sfondo culturale e giuridico - La scuola che cambia: il lavoro in rete e l’integrazione con il territorio

 

La scuola che cambia: il lavoro in rete e l’integrazione con il territorio

L’inserimento scolastico e sociale del ragazzo e della famiglia immigrata devono andare di pari passo, in quanto possono reciprocamente potenziarsi. La scuola è il primo punto di approdo istituzionale non solo per il ragazzo, ma spesso anche per la famiglia che per molti altri aspetti trova ostacoli di vario tipo nel rapporto con altre istituzioni.

Riconoscere la famiglia come attore capace di decidere e collaborare con la scuola nell’educazione dei figli, offrire la possibilità di una efficace e reciproca comunicazione significa restituire dignità sociale alla famiglia immigrata e pienezza istituzionale alla scuola. Due sono gli elementi fondamentali in questo processo:

  • l’attivazione della famiglia, riconosciuta titolare e tutore del diritto/dovere del bambino all’istruzione
  • la collaborazione tra scuola e territorio sulle tematiche dell’inserimento scolastico e sociale dei bambini e delle famiglie immigrate, così come auspicato nella legge sull’immigrazione (Dlgs 286/98 art.38 (8)), nelle Circolari Ministeriali della scuola (DPR 394/99 art.45 (9)), nella normative degli Enti Locali (10).

Dal canto loro le Istituzioni Scolastiche fanno riferimento a tutta una tradizione legislativa che prevede la collaborazione con Enti esterni alla scuola. La recente normativa sull’Autonomia Scolastica (DPR n. 275/99 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"), definendo all’art. 1 La natura e gli scopi dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, stabilisce che "le scuole interagiscono tra loro e con gli Enti Locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione".
L'Art. 2 recita: "l’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento".

Ogni istituzione scolastica, quindi, rispondendo alle esigenze dello specifico territorio in cui è inserita, può attuare collegamenti e accordi di rete anche per l’inserimento degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale, in modo da rendere effettivo l’esercizio del diritto allo studio e da coinvolgere nell’opera educativa tutte le famiglie (anche quelle immigrate), del parere delle quali è necessario tener conto nella determinazione dello stesso curricolo (art.8 (11)). Di rilevante importanza è a nostro parere l’affermazione della possibilità di formazione di reti di scuole per il raggiungimento delle finalità istituzionali, (art. 7, comma 1), che possono quindi attuare un piano condiviso e unitario per l’inserimento degli alunni stranieri.

Il quadro culturale e normativo che abbiamo voluto proporre come riferimento per l’inserimento degli alunni stranieri è volutamente ampio e generale, proprio per ricordarci che l’attenzione dovuta all’alunno straniero (anche non in regola con i documenti per il soggiorno) è la stessa riconosciuta a tutte le persone-bambini.
Per dare concretezza a questi principi e rendere effettiva questa attenzione, risulta fondamentale la convergenza del lavoro e degli sforzi di vari soggetti istituzionali e sociali, oltre al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo della famiglia (anche) immigrata che, a parità di diritto e di responsabilità delle famiglie autoctone, deve poter scegliere e decidere rispetto alla crescita, all’educazione e all’istruzione dei propri figli.
L’interazione e la collaborazione tra più soggetti istituzionali e civili rispetto all’esercizio del diritto allo studio dei bambini stranieri contribuisce a concretizzare una dimensione attiva della comunità educante alla quale partecipano attivamente i bambini, gli insegnanti, le famiglie, le istituzioni e la comunità civile.

 


Note

1. Si veda a questo proposito il testo di G.Favaro e T. Colombo, I bambini della nostalgia, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1993.

2. Dichiarazione revisionata nel 1989 e ratificata dallo Stato italiano con la legge 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989".

3. Art. 2: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
"Art. 3: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese."

4. "Ogni intervento che si colloca su questo piano tende così, anche in assenza di alunni stranieri e nella trattazione delle varie discipline, a prevenire il formarsi di stereotipi e pregiudizi nei confronti di persone e culture ed a superare ogni forma di visione etnocentrica, realizzando un’azione educativa che sostanzia i diritti umani attraverso la comprensione e la cooperazione fai i popoli nella comune aspirazione allo sviluppo e alla pace"Ministero della Pubblica Istruzione, C.M. n.205/1990.

5. Antonio Nanni, L’educazione interculturale oggi in Italia, ed. EMI, Brescia 1998 pag. 35.

6. C.M. n. 301/08.09.89 Ministero della Pubblica Istruzione – "Inserimento degli stranieri nella scuola dell’obbligo: promozione e coordinamento delle iniziative per l’esercizio del diritto allo studio"
C.M. n. 205/26.07.90 Ministero della Pubblica Istruzione – "La Scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri - 'educazione interculturale"
C.M. 400/91 "Iscrizione degli alunni alle scuole materne, elementari e secondarie di primo e secondo grado" richiedeva che gli alunni stranieri fossero in possesso di regolare permesso di soggiorno
Pronuncia del C.N.P.I. del 15/6/93 – "Tutela delle minoranze linguistiche"
C.M. n. 32/20.6.93 Ministero dell’Interno – "Minori privi di permesso di soggiorno"
C.M. n.8 23/3/93 Ministero della Sanità "Vaccinazioni per gli alunni stranieri"
C.M. n. 5/12.1.94 Ministero della Pubblica Istruzione – "Iscrizione alunni stranieri senza permesso di soggiorno"
C.M. n. 73/2.3.94 Ministero della Pubblica Istruzione – "Il dialogo interculturale e la convivenza democratica. L’impegno progettuale della scuola"
C.M. n. 119/6.4.95 Ministero della Pubblica Istruzione – "Iscrizione degli alunni alle scuole o istituti statali di ogni ordine e grado" dispone che l’iscrizione con riserva prevista dalla C.M. 5/94 sia sciolta positivamente con il conseguimento del titolo conclusivo di studio di scuola media di primo e di secondo grado.
C.M. n. 249/99 Ministero della Pubblica Istruzione – Finanziamento riservato nell’a.s. 1999/2000 alle scuole site in aree a forte flusso migratorio. 

7. Obbligo scolastico e per rendere effettivo il diritto all’istruzione, chiama gli Enti Locali Territoriali a promuovere e favorire interventi che vedono tra i vari obiettivi:

  • (art.2) : concorrere alla rimozione degli ostacoli di ordine economico, familiare e sociale che si oppongono all’assolvimento dell’obbligo scolastico:
  • realizzare il completo e pieno inserimento degli svantaggiati.

Tra gli interventi la cui erogazione è di competenza dei Comuni (art.10) vengono individuati all’art. 5 della stessa legge il trasporto, i servizi mensa, la fornitura dei libri di testo e di altro materiale didattico, l’attivazione di forme di assicurazione contro eventi dannosi connessi alle attività scolastiche e parascolastiche, la formazione e l’aggiornamento insegnanti. La legge individua quali destinatari di tali interventi gli alunni delle scuole istituite dallo Stato e di quelle legalmente riconosciute (art.4).
Ciò coerentemente con lo spirito della normativa, legittima gli Enti Locali nella promozione di azioni positive per l’integrazione scolastica e sociale di tutti i bambini, anche di quelli immigrati.

8. Comma 2 : "L’effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l’attivazione di appositi corsi ed iniziative per l’apprendimento della lingua italiana".

9. DPR 394/99, art. 45, comma 4: Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi i appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le regioni e gli enti locali promuovono:

  • l’accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l’attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie
  • la realizzazione di un’offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell’obbligo
  • la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell’obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore
  • la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana
  • la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l’Italia".

10. Per supportare una progettualità che a partire dalla scuola investa la comunità locale, è importante richiamare alcuni strumenti legislativi che sostengono la collaborazione tra Enti. Per la Regione Veneto citiamo la L.R. 31/85 sul diritto allo studio, la L.R. 11/2001 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", capo III, Art. 134 e 136

11. Art. 8, comma 4 DPR 275/99: si afferma che "la determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamene rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli Enti Locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione".


Autori

  • Federica Cacciavillani: Insegnante CTP Eda I° Circolo Didattico San Bonifacio, VR 
  • Sofia Di Bella: Servizio di Coordinamento Socio sanitario per Stranieri ULSS 22 Bussolengo, VR

copyright © Educare.it - Anno II, Numero 5, Aprile 2002