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La questione di genere tra Costituzione, legislazione e religione
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In un periodo in cui si parla tanto di questione di genere e di carta dei diritti in ogni settore (fra le tante, Carta dei diritti del bambino in vacanza, Carta dei diritti del bambino in ospedale, Carta dei diritti del bambino all’arte e alla cultura), un testo negletto o del tutto ignorato dai soggetti obbligati, dalla famiglia alla comunità (art. 1), è la “Carta dei diritti della bambina”.
1. Profilo internazionale: la dignità
La Carta è stata approvata al IX Congresso della Federazione Europea BPW (Business Professional Women) tenutosi in Islanda nel 1997, organizzato dall’International Federation of Business and Professional Women (IFBP), ONG che collabora, fra le altre, con l’ONU, l’UNESCO e l’UNICEF.
Questo documento, “regionale” e non obbligatorio, è stato redatto in maniera “embrionale” con l’intento di tradurre al femminile i principali diritti stabiliti nella Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia del 1989, soprattutto per dare seguito agli impegni assunti a conclusione della Quarta Conferenza Mondiale sulle donne organizzata dalle Nazioni Unite nel settembre del 1995 a Pechino.
Anche se con un esiguo articolato (solo nove articoli), la Carta ha una sua portata innovativa, infatti si distingue dalla Convenzione di New York soprattutto per la sua incisività (si noti l’aggettivazione nella Carta).
Rilevante è l’art. 1 in cui si parla di “rispetto” (dal latino respicere, rivolger l’attenzione, aver riguardo, prender cura) che sembra direttamente collegato in una struttura circolare con l’art. 9, in cui è contenuta l’unica proposizione in negativo, “non essere bersaglio della pubblicità per l’apologia”. La bambina è considerata nella sua integrità (basti pensare all’art. 5 in cui si parla di formazione in materia economica e politica) e non solo nel suo aspetto o in una parte del corpo da salvaguardare.
La Carta ha, dunque, una grossa valenza pedagogica e andragogica, poiché fa comprendere che come la protezione deve essere assoluta (dall’art. 2 della Carta) così anche la prevenzione, primaria, secondaria e terziaria. Per cui, di converso, forme di repressione, come la castrazione chimica applicata in alcuni Paesi, non sono condivisibili perché la violenza non riguarda solo i mezzi con cui è perpetrata ma è uno stato che coinvolge tutta la persona del reo con conseguenze su tutta la persona della vittima.

