- Categoria: Monografie
La questione di genere tra Costituzione, legislazione e religione - Profilo costituzionale: la maternità
Article Index
2. Profilo costituzionale: la maternità
Oltre ad essere una trascrizione al femminile della Convenzione Internazionale, la sopraccitata Carta è anche una trasposizione, per la donna in età evolutiva, di quanto già previsto nella nostra Costituzione, in cui gli articoli che si riferiscono espressamente al sesso femminile sono: art. 3 comma 1 uguaglianza formale, art. 31 comma 2 tutela della maternità, art. 37 comma 1 tutela del lavoro, art. 48 comma 1 diritto di voto, art. 51 comma 1 facoltà di carriera pubblica e politica.
Nell’art. 3 il termine “sesso” è anteposto a tutti gli altri requisiti personali per sottolineare l’importanza della dimensione sessuale, che è una componente dell’identità, uno dei primi diritti fondamentali della persona (si parla, a tale proposito, di identità sessuale ed ora anche di identità di genere), da cui discende la necessità dell’educazione sessuale, intesa non come educazione al sesso, ma alla propria ed altrui corporeità (e non meramente al corpo), alla conoscenza, al confronto e alla comunicazione con l’altro sesso (educazione sentimentale; è questo il primo significato della sensibilizzazione tanto citata, anche nelle leggi, per esempio art. 3 lettera b L. 7/2006). In tal modo l’educazione sessuale diviene educazione alla salute e alla vita; educare alla salute e alla vita significa educare al rispetto della persona umana che vale per se stessa e non è caratterizzata solo dalla sua fisicità e dalle sue capacità, ma anche dalla sua vulnerabilità, dai suoi limiti e dalla sua apertura alla reciprocità e al dono di sé. In questo conta molto il rapporto tra i genitori e con i genitori e per le bambine la figura paterna, sempre più evocata e determinante soprattutto in certe culture (come si ricava dalla letteratura specialistica e non[1]). I primi destinatari dell’educazione sessuale, come sopra intesa, dovrebbero essere gli adulti visto che quotidianamente attraverso i mass media fanno una continua apologia di un’immagine distorta del sesso bersagliando i minori (parafrasando l’art. 9 della Carta dei diritti della bambina); d’altronde nell’art. 24 lettera f della Convenzione di New York si richiede espressamente l’“educazione dei genitori”. Oltre all’educazione sessuale è importante la tutela sessuale che ha fatto intervenire più volte il legislatore, fino alla recente introduzione del reato di stalking (atti persecutori, art. 612 bis cod. pen., introdotto dal decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, cosiddetto “decreto sicurezza”, convertito in legge 23 aprile 2009 n. 38).
Nell’art. 37 significative sono le locuzioni “essenziale funzione familiare” e “speciale adeguata protezione”. La prima espressione richiama all’unicità e insostituibilità della maternità che non è solo fare figli, ma fare i figli, nel senso che ai figli non si dà solo la vita ma anche gli strumenti per la vita. E’ questo il significato di mantenimento, educazione e istruzione, compiti anche del padre ma con modalità affettive e psicologiche diverse. Infatti, “madre” e “padre” (e ancor di più mamma e papà) sono voci onomatopeiche, ma con significati diversi: la madre è colei che nutre, il padre colui che nutre, protegge, difende, quindi procura il cibo, ha rapporti con l’esterno. Non a caso gli etologi riportano l’esempio dell’organizzazione della vita degli elefanti basata su una società matriarcale, in cui i maschi hanno il compito di difendere il branco e le femmine quello di guidare i piccoli.
Purtroppo nelle famiglie odierne, anche in seguito al diverso ruolo sociale delle donne, si è “persa la bussola” con una confusione o sovrapposizione di competenze genitoriali (locuzione da preferirsi, forse, rispetto a quella di ruoli genitoriali perché più confacente a quella di compiti della famiglia di cui all’art. 31 comma 1 Cost.), tanto che tra le varie figure di sostegno della genitorialità e della famiglia vi è anche quella dell’orientatore familiare.
Da osservare, inoltre, che l’”essenziale funzione familiare” della donna è richiamata nel contesto lavorativo per raccordarla con l’alta funzione del lavoro “progresso materiale o spirituale della società”. A ragione, pertanto, si può parlare di funzione sociale della famiglia, ed in particolare della maternità, ratio che ha prodotto la legislazione a tutela della donna lavoratrice non sempre, però, seguita da interventi altrettanto adeguati o concreti, basti pensare all’esiguità degli asili aziendali e in genere degli asili-nido, soprattutto al Sud.
Per quanto concerne, poi, l’espressione “protezione” (usata anche nell’art. 2 della Carta dei diritti della bambina), questa deve far riflettere in un tempo in cui si preferisce o si deve parlare di prevenzione o promozione dei diritti della donna. Mentre altrove il Costituente ha usato verbi come “favorire”, “promuovere”, o altri, nell’art. 37 ha scritto “assicurare…protezione” proprio per indicare una situazione giuridica attiva già piena che va difesa, tenendo conto del significato etimologico di “proteggere” (verbo scelto dal Costituente anche nell’art. 31 comma 2). Parlare, invece, di ”piena promozione dei diritti della donna” - sulla base del significato etimologico di promuovere che è “conferire grado o dignità maggiore a qualcosa” - confermerebbe che la donna dovrebbe ancora maturare i propri diritti.
La protezione, oltre ad essere una funzione dello Stato, nella famiglia è anche una delle tipiche funzioni della paternità introdotta giustamente dal Costituente nell’art. 30, il quale può essere ritenuto il fondamento della genitorialità che, se vissuta autenticamente, non ha bisogno di essere definita bigenitorialità o cogenitorialità. La maternità, sin dal concepimento ed in ogni momento dalla vita familiare a quella lavorativa, deve essere accompagnata dalla paternità [2]; da qui vari istituti importanti come quello dell’affidamento condiviso dei figli in caso di separazione dei coniugi e quello dei congedi parentali.
A coronamento di questo “pentalogo” di articoli summenzionati vanno ricordati anche i due articoli in cui si parla di persona umana, l’art. 3 comma 2 in materia di uguaglianza sostanziale e l’art. 32 comma 2 in materia di salute, i due ambiti in cui è maggiormente intervenuto il legislatore.

